Viaggi in nave, i diritti dei passeggeri del trasporto marittimo

Sai che hai determinati diritti quando viaggi in nave nell’Unione Europea?

Innanzitutto, non possono applicarti una tariffa più elevata a causa della tua nazionalità o in base al luogo di acquisto del biglietto.

In secondo luogo, hai una serie di diritti anche quando le cose vanno male, ad esempio se non puoi imbarcarti a causa di un ritardo o di una cancellazione e questi diritti si applicano se:

  • lasci un porto dell’UE con un qualsiasi vettore
  • arrivi in un porto dell’UE con un qualsiasi vettore

Queste regole non si applicano:

  • alle navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri
  • alle navi che hanno non più di tre membri dell’equipaggio
  • alle navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata)
  • alla maggior parte delle navi storiche
  • alle navi per escursioni e visite turistiche – se non sono attrezzate per il pernotta­mento o se il soggiorno a bordo non supera i due pernottamenti.

CANCELLAZIONE O RITARDO

Se il tuo servizio è stato cancellato o è in ritardo, hai sempre diritto a ricevere informa­zioni adeguate e tempestive sulla situazione durante l’attesa.

Se il servizio viene annullato o la partenza viene ritardata di oltre 90 minuti, hai due opzioni:

  • ottenere un rimborso del biglietto e, se necessario, il trasporto gratuito verso il tuo punto di partenza iniziale – ad esempio se il ritardo vanifica l’obiettivo del tuo viaggio
  • chiedere di essere trasportato, in condizioni analoghe, verso la tua destinazione finale alla prima opportunità e senza spese aggiuntive.

Se la partenza viene ritardata di oltre 90 minuti, nella maggior parte dei casi hai anche diritto:

  • a pasti e bevande (proporzionalmente al tempo di attesa)
  • a una sistemazione adeguata – se è previsto un pernottamento.

Se il tuo arrivo a destinazione è ritardato di oltre un’ora, hai diritto a una compensazione economica. A seconda del ritardo, quest’ultima può ammontare al 25% o al 50% del prezzo del biglietto.

Non hai diritto alla compensazione se il ritardo è dovuto a condizioni metereologiche av­verse o a una catastrofe naturale.

RECLAMI

Se ritieni che i tuoi diritti non sono stati rispettati, puoi inviare un reclamo al vettore, che dovrà risponderti entro due mesi dalla data dell’evento. Quest’ultimo deve reagire entro un mese e darti una risposta definitiva entro due mesi dal ricevimento del tuo reclamo.

Se non sei soddisfatto della risposta, puoi contattare l’organismo nazionale competente.

INCIDENTI IN MARE

Se riporti delle lesioni a seguito di un incidente in mare, hai diritto a una compensazione economica da parte del vettore o del suo assicuratore. In caso di decesso, la compensa­zione economica spetta ai tuoi successori.

Hai inoltre diritto a una compensazione economica da parte del vettore se il tuo baga­glio, la tua vettura o i tuoi effetti personali vengono smarriti o danneggiati in seguito ad un incidente in mare.

Se sei un passeggero a mobilità ridotta, la compensazione economica per i danni alla sedia a rotelle o la perdita della stessa o di altre attrezzature analoghe coprirà il costo integrale della sostituzione o riparazione.

Hai diritto a ricevere un pagamento anticipato dal vettore a copertura delle esigenze immediate in caso di lesioni o morte causate da:

  • naufragio
  • capovolgimento
  • collisione
  • incaglio
  • esplosione o incendio a bordo
  • difetto della nave

RECLAMI

Puoi presentare una richiesta di compensazione economica per qualsiasi perdita o dan­no subiti nel corso di un incidente in mare presso un tribunale del paese:

  • in cui il vettore ha la propria sede operativa principale o sede permanente, o
  • in cui si trova il tuo luogo di partenza o di arrivo, o
  • in cui risiedi in via permanente – se il vettore vi ha una sede operativa e se è sog­getto alla giurisdizione di tale paese, o
  • in cui è stato stipulato il contratto di viaggio – se il vettore vi ha una sede operativa e se è soggetto alla giurisdizione di tale paese.

Se il tuo bagaglio è stato smarrito o danneggiato, informa per iscritto il vettore. La noti­fica va trasmessa idealmente appena sbarchi o al momento della consegna del bagaglio.

Per evitare di perdere il diritto alla compensazione economica, devi informare il vettore al più tardi entro 15 giorni dallo sbarco o dalla consegna del bagaglio.

In generale, devi presentare denuncia al tribunale entro due anni dall’incidente. La data di inizio di questo periodo può tuttavia variare a seconda della natura della perdita o del danno.