Il telefono squilla insistentemente, rispondete al telefono ed una voce non meglio identificata vi domanda se il vostro nome e il vostro cognome sono corretti.
“E’ lei il Sig./la Sig.ra…?” Rispondete “Sì”, naturalmente.
Dall’altro capo della linea attaccano e la telefonata si chiude. Il tutto in meno di 10 secondi.
Solo 10 secondi e un “Sì” per dare inizio al calvario del contratto o servizio non richiesto.
Un “Sì” estorto con l’inganno per fingere il consenso del consumatore ad un contratto mai richiesto.
Quasi sempre si tratta di un nuovo contratto di fornitura di luce e gas. È sufficiente che il consumatore fornisca gli estremi di una sola fattura e il gioco è fatto. Lo scopo dei truffatori è quello di ottenere i numeri dei codici Pod e Pdr, necessari ai fini del passaggio di gestore.
Come evitare la truffa
Il consumatore deve sempre chiedere alla società che lo contatta di identificarsi esplicitamente e chiaramente per avere la certezza di parlare con il proprio gestore (art. 51, comma 5, Codice del Consumo) e deve astenersi, sempre, dal fornire i codici Pod e Pdr.
Se invece è stato attivato un contratto di cambio gestore mai richiesto è necessario disconoscere la falsa attivazione.
Ricordiamo sempre che il contratto concluso per telefono è da considerarsi semplice proposta contrattuale, il professionista deve confermare l’offerta al consumatore, il quale è vincolato solo dopo aver firmato l’offerta o dopo averla accettata per iscritto (art. 51, comma 6, Codice del Consumo).
Cos’è un contratto non richiesto?
Per contratto non richiesto della fornitura di energia elettrica e/o gas si intende un contratto che il consumatore ritiene di non aver mai stipulato, oppure chiuso a seguito di una pratica commerciale ingannevole.
I modi in cui ci si accorge dell’esistenza di un contratto non richiesto sono fondamentalmente tre:
- Si riceve una copia del contratto non richiesto;
- Si riceve la conferma del contratto su supporto cartaceo e su altro mezzo durevole;
- Si riceve la prima bolletta.
Il diritto di ripensamento
Quando si aderisce a un’offerta al di fuori di una sede commerciale, si hanno 14 giorni lavorativi di tempo per sciogliere il contratto stesso e annullarne tutti gli effetti. È questa la norma prevista del Codice del Consumo che vale per tutti i tipi di contratto, non solo per la fornitura di luce e gas. Si è tutelati solo nei casi in cui si viene contattati a casa o in qualsiasi altro luogo che non sia la sede della società, oppure tramite telefono o via internet.
I 14 giorni
Nel caso di vendita via telefono, il termine parte dal momento in cui si riceve il contratto a casa, in forma cartacea; in tutti gli altri casi, si parte dalla data della firma stessa.
Cosa fare
In caso di contratto o attivazione non richiesta, per annullare ogni effetto del contratto, dovrai inviare un reclamo scritto al fornitore, con raccomandata A/R. Cerca l’indirizzo dei reclami nelle condizioni generali di fornitura o sul sito della società.
E’ opportuno indicare anche l’indirizzo della sede Adoc più vicina a te, in modo da poterti aiutare in caso di problemi.
Obblighi del fornitore per contratti a distanza
Nel 2012 l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas ha emesso la deliberazione n. 153/2012/R/COM, nel quale è indicato che per contratti di energia stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, in aggiunta al contratto firmato, il fornitore deve sempre:
- Consegnare al cliente una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su un supporto cartaceo o, previo accordo, su un altro mezzo durevole (come ad esempio una mail, un cd)
- Se invece si tratta di un contratto da concludere per telefono, il professionista deve innanzitutto confermare l’offerta al consumatore, che sarà vincolato solo dopo averla firmata o comunque accettata.