Tale proposta, la cui registrazione come tale era stata respinta dalla Commissione Europea, non rappresenta un’ingerenza inammissibile nello svolgimento della procedura legislativa, bensì suscita legittimamente e tempestivamente un dibattito democratico
Nel luglio del 2014, un comitato di cittadini, di cui faceva parte il sig. Michael Efler, domandava alla Commissione di registrare una proposta di iniziativa dei cittadini europei[1] denominata «Stop TTIP». In sostanza, tale proposta invita la Commissione a raccomandare al Consiglio di annullare il mandato che esso le aveva conferito per negoziare il TTIP[2] e, in definitiva, di astenersi dal concludere il CETA[3].
La proposta intende quindi:
- ostacolare il TTIP e il CETA poiché i progetti di accordo conterrebbero vari aspetti critici (procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati, disposizioni sulla cooperazione normativa che costituiscono una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto)
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evitare che (i) negoziati poco trasparenti conducano ad un indebolimento delle norme sulla tutela del lavoro, sulla protezione sociale, sulla tutela dell’ambiente, sulla tutela della vita privata e sulla protezione dei consumatori e che (ii) i servizi pubblici (come la fornitura d’acqua) e la cultura siano deregolamentati, e
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sostenere «una politica commerciale e di investimenti diversa nell’Unione europea».
Con decisione del 10 settembre 2014[4], la Commissione rifiutava di registrare tale proposta. Secondo la Commissione, la proposta esula dalle sue competenze in virtù delle quali essa può presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.
Il comitato dei cittadini ha dunque presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annullamento della decisione della Commissione.
Con la sua sentenza odierna, il Tribunale accoglie il ricorso e annulla la decisione della Commissione.
Il Tribunale respinge la tesi difesa dalla Commissione, secondo la quale la decisione volta a revocarle l’autorizzazione ad avviare negoziati finalizzati alla conclusione del TTIP non potrebbe costituire l’oggetto di un’iniziativa dei cittadini europei. Secondo la Commissione, una simile decisione esulerebbe dalla nozione di «atto giuridico», poiché l’autorizzazione stessa non sarebbe riconducibile a tale nozione a causa del suo carattere preparatorio e dell’assenza di effetti nei confronti dei terzi.
A tal proposito, il Tribunale osserva in particolare che il principio di democrazia, che fa parte dei valori fondamentali su cui poggia l’Unione, così come l’obiettivo sotteso alle iniziative dei cittadini europei (vale a dire migliorare il funzionamento democratico dell’Unione attribuendo a qualunque cittadino un diritto generale a partecipare alla vita democratica) impongono di adottare un’interpretazione della nozione di atto giuridico che includa atti giuridici come una decisione di avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale che (come il TTIP o il CETA) mira incontestabilmente a modificare l’ordinamento giuridico dell’Unione.
Il Tribunale constata, inoltre, che non è giustificata l’esclusione da tale dibattito democratico degli atti giuridici volti alla revoca di una decisione che autorizza l’avvio di negoziati finalizzati alla conclusione di un accordo internazionale, così come degli atti volti ad impedire la firma e la conclusione di tale accordo.
Il Tribunale respinge l’argomento della Commissione secondo il quale gli atti previsti dalla proposta in questione condurrebbero ad un’ingerenza inammissibile nello svolgimento di una procedura legislativa in corso. L’obiettivo perseguito dall’iniziativa dei cittadini europei, infatti, è quello di permettere ai cittadini dell’Unione di partecipare maggiormente alla vita democratica dell’Unione, in particolare, esponendo in dettaglio alla Commissione le questioni sollevate con l’iniziativa, invitando detta istituzione a sottoporre una proposta di atto giudico dell’Unione dopo aver, se necessario, presentato l’iniziativa in un’audizione pubblica organizzata presso il Parlamento, e, pertanto, suscitando un dibattito democratico senza dover attendere l’adozione dell’atto giuridico del quale è in definitiva auspicata la modifica o l’abbandono.
Ammettere una simile possibilità non viola neppure il principio dell’equilibrio istituzionale, poiché spetta alla Commissione decidere se dare o meno seguito ad un’iniziativa dei cittadini europei registrata e dotata delle firme necessarie esponendo, in una comunicazione, le proprie conclusioni giuridiche e politiche sull’iniziativa, l’eventuale azione che intende intraprendere e i suoi motivi per agire o meno in tal senso.
Secondo il Tribunale, nessun motivo osta a che l’eventuale azione che la Commissione intende intraprendere possa consistere in una proposta rivolta al Consiglio di adottare gli atti previsti dalla proposta in questione. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, nulla impedirebbe, se del caso, alle istituzioni dell’Unione di negoziare e concludere nuovi progetti di accordi transatlantici di libero scambio dopo l’adozione da parte del Consiglio degli atti che costituiscono l’oggetto di tale proposta.
IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un’impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
[1] La normativa sull’iniziativa dei cittadini europei prevede che i cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, possono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare al legislatore dell’Unione una proposta adeguata su temi per i quali essi ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati. Prima di poter cominciare a raccogliere il numero necessario di firme, gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei devono farla registrare presso la Commissione che ne esamina, in particolare, l’oggetto e gli obiettivi. La Commissione può rifiutare di registrare l’iniziativa, in particolare quando l’oggetto di quest’ultima esula manifestamente dalla propria competenza a presentare una proposta di atto giuridico al legislatore dell’Unione ai fini dell’attuazione dei trattati.
[2] Con decisione del 14 giugno 2013, il Consiglio aveva autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con gli Stati Uniti d’America finalizzati alla conclusione di un accordo di libero scambio, denominato successivamente «Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti» (in inglese Transatlantic Trade and Investment Partnership o TTIP).
[3] Con decisione del 27 aprile 2009, il Consiglio aveva autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Canada finalizzati alla conclusione di un accordo di libero scambio, denominato successivamente «Accordo economico e commerciale globale» (in inglese Comprehensive Economic and Trade Agreement o CETA).
[4] Decisione C(2014) 6501.