Statute-ES
È costituita con sede in Roma l’ADOC – ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI, Associazione di Promozione Sociale (per brevità ADOC APS).
L’ADOC APS è l’associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati nella Costituzione Repubblicana, nei Trattati europei e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (da ora in avanti denominato anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni.
L’ADOC APS è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.
Non vi è alcuna incompatibilità tra l’adesione all’ADOC APS e la partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi, obiettivi e contenuti del presente Statuto.
L’Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
L’Associazione ha sede legale in Roma, Via Castelfidardo, 43/45, Codice Fiscale 96112810583.
La denominazione ADOC – ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L’ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI, il suo acronimo ADOC APS e il logo distintivo sono tutelati ai sensi di legge. La tutela dei loghi, l’utilizzo e la gestione degli stessi da parte delle articolazioni provinciali e regionali è disciplinata dal regolamento di attuazione dello Statuto.
La durata dell’Associazione è illimitata.
L’Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in un’ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e consumerista e di miglioramento della qualità della vita.
In particolare l’Associazione intende perseguire in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, i seguenti scopi ed obiettivi:
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 lettera w del CTS, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all’art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- promuovere tutte le forme di confronto tra le parti e la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivare ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l’azione collettiva, l’azione inibitoria collettiva, l’azione di classe nelle forme e nelle sedi opportune e di ogni altra azione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, patrimoniali e non patrimoniali, e dei diritti omogenei individuali del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente;
- stimolare le istituzioni, nazionali ed internazionali, e tutte le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi per garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e degli utenti;
- promuovere e favorire l’associazionismo, il volontariato e ogni forma di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- contrastare, in attuazione dei diritti costituzionali concernenti l’uguaglianza di dignità e pari opportunità, ogni forma di discriminazione nei confronti dei consumatori e cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali, religiosi, di appartenenza a gruppi etnici, di orientamento sessuale e di identità di genere, di specifiche condizioni socio-economiche e reddituali, di cultura o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale;
- accertare e promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell’informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti e la tutela della privacy e dei dati personali, promuovere e stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati e per i consumatori;
- promuovere e diffondere la cultura consumeristica, il consumo responsabile e lo sviluppo sostenibile, sia nei confronti delle imprese e istituzioni sia nei confronti dei consumatori e utenti, anche al fine di migliorare la qualità della vita e di tutelare, in ogni forma, il diritto alla salute dei cittadini;
- promuovere sia la tutela dell’ambiente, anche in un’ottica di prevenzione delle calamità naturali, che la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto, nei confronti di qualsiasi soggetto;
- per conseguire gli obiettivi statutari l’ADOC APS potrà promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, corsi e progetti di formazione e studio, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, economiche e culturali dei consumatori, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l’istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell’Associazione, attraverso gruppi di acquisto o la bilateralità con soggetti pubblici e privati;
- sviluppare il dialogo e il confronto con tutti gli attori economici e stimolare a livello comunitario, nazionale e regionale un’attività legislativa e regolamentare che tuteli i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, favorendo l’informazione e l’educazione dei consumatori sui propri diritti fondamentali e su come tutelarli;
- promuovere e tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi patrimoniali e non patrimoniali, e i diritti omogenei individuali dei consumatori ed utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto. Tutelare il risparmio con riguardo all’offerta al pubblico da parte degli intermediari dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. L’attività di ADOC APS sarà orientata sul piano informativo, preventivo (anche nella fase precontrattuale e contrattuale), circa la salvaguardia del superiore principio della trasparenza. Per raggiungere lo scopo l’ADOC APS potrà effettuare monitoraggi sui predetti servizi al fine di informare i cittadini dell’eventuale esistenza di prodotti e servizi non adeguati a determinate fasce di clientela. Inoltre potrà istituire anche sportelli virtuali attraverso i siti web della struttura nazionale e territoriale. Avrà la possibilità di promuovere anche azioni all’Arbitro Bancario e Finanziario per le controversie sui servizi bancari e all’Arbitro delle Controversie Finanziarie per tutelare gli investitori. Potrà, inoltre, promuovere con ogni mezzo consentito dalla legge attività di prevenzione del fenomeno dell’usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;
- garantire la vigilanza sugli standard di qualità dell’erogazione e dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche se erogati da privati;
- promuovere azioni e ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, la tutela della salute e dell’ambiente.
- promuovere azioni preventive e giurisdizionali a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico e di cyberbullismo e/o di azioni di contrasto nel gioco d’azzardo patologico;
- partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli aspetti che concorrono ad accrescere il benessere individuale dei consumatori;
- promuovere la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell’Associazione;
- promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d’imprese, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma g, del decreto n. 260 del 21 dicembre 2012 del MISE;
- l’ADOC APS, ove ritenuto opportuno per il conseguimento dei suddetti obiettivi statutari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali, che si prefiggano scopi analoghi.
L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal CTS, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Nazionale.
L’Associazione è costituita dagli associati. Possono far parte dell’ADOC APS le persone fisiche o associazioni, enti del terzo settore o associazioni o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
Gli associati iscritti all’ADOC APS partecipano alla vita associativa; tutti gli associati possono essere eletti alle cariche associative ed esercitare il diritto di voto per eleggere gli organi associativi in modo libero e democratico in qualsiasi istanza o livello dell’Associazione, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Gli associati possono partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione; prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee; possono esaminare i libri associativi tenuti presso la sede delle strutture, previa richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima.
Chi intende iscriversi può presentare domanda presso tutte le sedi dell’Associazione e deve compilare e sottoscrivere una scheda di adesione. La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera che può essere trasmessa anche on-line e che viene stampata e distribuita esclusivamente dall’ADOC APS Nazionale.
In caso di rigetto della richiesta, la struttura territoriale comunicherà in forma scritta entro 30 giorni, le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il collegio dei Probiviri Regionale si pronunci sulla propria istanza.
L’iscrizione comporta per il nuovo associato il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.
Tali contributi sono finalizzati alle esigenze di tutela dei consumatori e debbono rispecchiare lo spirito solidaristico dell’Associazione.
Eventuali abusi saranno sanzionati dagli organi competenti.
La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul tesseramento approvato in sede di Direzione Nazionale con cadenza almeno annuale, con la tracciabilità economica e anagrafica, così come previsto dall’art. 3 comma 4 del Decreto Ministeriale del MISE del 21 dicembre 2012.
L’iscrizione che non rispetti tali requisiti è da considerarsi nulla.
La struttura nella quale si rilevino tali inadempienze, dovrà essere sottoposta al monitoraggio degli organi competenti, che possono proporre una assemblea straordinaria degli associati anche finalizzata al rinnovo degli organi statutari.
La qualità di associato si perde per morte, recesso notificato per iscritto che ha effetto immediato, mancato rinnovo dell’iscrizione, morosità, per provvedimento di esclusione.
Può essere escluso l’associato che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto o che danneggi in qualsivoglia modo gli interessi della associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima, quando non osservi le disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi, l’immagine e gli interessi dell’associazione.
Il provvedimento di richiamo, sospensione, esclusione del singolo associato è adottato dalla sede provinciale competente e viene deliberato dalla Direzione Provinciale che provvede all’invio della comunicazione scritta all’ associato interessato.
L’associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui l’associato rivesta incarichi regionali o nazionali il provvedimento di esclusione è comunque adottato dalla Direzione Nazionale e il ricorso contro il provvedimento di esclusione va presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale con le stesse modalità.
La decadenza per morosità è deliberata dalla Direzione Provinciale della sede provinciale competente per l’associato che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del precedente versamento.
Gli associati che cessano di appartenere all’Associazione non possono richiedere i contribuiti versati e devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul Patrimonio dell’Associazione.
I procedimenti di commissariamento degli Organi dell’ADOC APS Regionale o Provinciale devono concludersi entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Direzione Nazionale dell’atto di commissariamento; è ammessa una proroga motivata per ulteriori sei mesi.
L’Associazione si articola sul territorio nazionale in sedi provinciali e regionali soggette al presente Statuto.
Le sedi locali si denominano “ADOC APS – Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori – sede di …” seguito dal nome della località geografica.
Ogni sede provinciale e regionale ha l’obbligo di dotarsi di uno statuto registrato, a garanzia della piena autonomia amministrativa e politica come specificato nel successivo articolo.
Le Adoc Provinciali e Regionali che hanno un numero non inferiore a 500 associati potranno disciplinare le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 25 del CTS.
Al fine di razionalizzare ottimizzare le attività delle Adoc provinciali è possibile realizzare accorpamenti tra le stesse. La procedura degli accorpamenti è definita nel regolamento di attuazione del presente Statuto e comunque saranno applicate analogicamente le norme statutarie previste per le Adoc Provinciali.
Le sedi provinciali e regionali sono giuridicamente ed amministrativamente autonome, godono di autonomia operativa e gestionale-organizzativa secondo le competenze loro attribuite dal presente statuto e rispondono direttamente e processualmente tramite il proprio rappresentante dei comportamenti posti in essere e di ogni obbligazione assunta e seguono le linee guida nazionali. Nei riguardi delle sedi provinciali e regionali potranno essere effettuati controlli da parte della struttura nazionale per verificare il rispetto delle norme.
Le sedi provinciali e regionali devono dotarsi di un proprio statuto che deve essere conforme e in armonia con lo Statuto Nazionale.
Devono altresì dotarsi di un organo di controllo nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell’art. 30 del CTS. Detto organo sarà regolato e disciplinato dall’art. 20 del presente Statuto, a cui si rinvia e che dovrà applicarsi analogicamente, dal CTS e, comunque, da tutta la normativa vigente.
L’ADOC APS Nazionale non risponde, per il fatto dell’adesione delle rappresentanze locali all’associazione nazionale, delle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente da tali strutture periferiche o dalle persone che le rappresentano, nonché le eventuali iniziative od attività poste da queste in essere lesive al nome ed all’immagine dell’associazione, ovvero difformi dagli indirizzi, scopi, obiettivi, attività di interesse generale di cui all’art. 2 del presente Statuto. Tutte le strutture provinciali e regionali e i relativi rappresentanti sono responsabili per le obbligazioni assunte nell’esercizio del loro mandato senza potersi ricondurre all’ADOC APS Nazionale.
I rapporti amministrativi della tenuta degli iscritti relativi al tesseramento, interventi di natura finanziaria disposti dall’ADOC APS Nazionale a favore e in collaborazione con le articolazioni territoriali, costituiscono un fatto organizzativo e di assistenza propria dell’associazione nazionale senza assunzione di alcuna di corresponsabilità da parte di quest’ultima.
L’ADOC APS Provinciale rappresenta il primo livello dell’articolazione territoriale dell’ADOC APS ed è costituita da tutti gli iscritti all’Associazione nell’ambito del territorio di competenza.
Sono emanazione della struttura provinciale le Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza le quali attuano l’attività associativa ed assicurano la presenza dell’ADOC APS a livello locale. Esse devono conformarsi alle direttive del Presidente dell’ADOC APS Provinciale il quale ne è responsabile.
L’ADOC APS Provinciale:
- esprime l’unità organizzativa e politica degli associati nell’ambito del proprio territorio;
- concorre alla formazione delle politiche consumeristiche regionali e nazionali e si adopera per la corretta gestione e diffusione nel proprio territorio;
- è competente su tutte le materie disciplinate nei regolamenti provinciali o nei deliberati comunali per la difesa e l’orientamento dei consumatori e per l’attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
- promuove e diffonde la presenza dell’Associazione sul territorio attraverso attività e servizi capaci di assicurare agli iscritti, ai cittadini/consumatori e agli utenti, risparmiatori e piccoli azionisti, prestazioni efficaci ed efficienti anche attraverso la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e la realizzazione delle loro aspirazioni.
Le ADOC APS provinciali, anche al fine di armonizzare l’attività dell’Associazione nel territorio, hanno l’obbligo di coordinarsi, raccordarsi e relazionarsi con l’ADOC APS Regionale.
Sono Organi dell’ADOC APS Provinciale:
- l’Assemblea Provinciale degli associati;
- Direzione Provinciale;
- il Presidente Provinciale;
- il Vice Presidente Provinciale;
- il Tesoriere;
eventuale Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell’art. 30 del CTS. Detto organo sarà regolato e disciplinato dall’art. 20 del presente Statuto a cui si rinvia e che dovrà applicarsi analogicamente, dal CTS e, comunque, da tutta la normativa vigente.
All’Assemblea Provinciale degli associati spettano i pieni poteri deliberativi per il territorio di competenza.
L’Assemblea Provinciale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l’elezione dei delegati all’Assemblea Regionale degli associati, secondo le norme regolamentari ispirate ai principi di elettività e democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati.
Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Spetta al Presidente dell’Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
Essa elegge:
- i componenti della Direzione Provinciale;
L’Assemblea si riunisce, in via straordinaria, ogni qualvolta la Direzione Provinciale lo ritenga necessario votandolo con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ogni qualvolta per volontà sottoscritta da almeno 1/5 degli associati iscritti in base ad un ordine del giorno preventivamente fatto conoscere.
L’Assemblea Provinciale degli associati è convocata dal Presidente con avviso pubblico 15 giorni prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti gli associati e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Copia della convocazione dell’assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviati alla sede nazionale e regionale.
Sono, comunque, salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura provinciale abbia un numero di associati inferiore a 500.
La Direzione Provinciale è l’organo di direzione e amministrativo. La Direzione Provinciale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti.
Esso è composto da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dall’Assemblea Provinciale degli associati. Esso si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata un 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Provinciale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Sono, comunque, salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura provinciale abbia un numero di associati inferiore a 500.
I compiti della Direzione Provinciale sono:
- definire le linee strategiche dell’azione dell’ADOC APS provinciale sul territorio;
- approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo (a seconda di quanto previsto dall’art. 13 secondo comma CTS) entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositarne copia conforme entro e non oltre 30 giorni presso la sede della Presidenza Regionale. Il deposito dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine ultimo previsto per legge del 30 giugno di ogni anno (ex art. 48 comma 3 CTS). Comunque saranno rispettate le disposizioni di legge tutte ed in particolare gli artt. 13 e 14 del CTS;
- approvare il bilancio preventivo;
- convocare la riunione in via straordinaria dell’Assemblea Provinciale degli associati;
- vigilare sulla corretta attuazione delle deliberazioni provinciali, nonché sulle direttive regionali e nazionali;
- sanzionare le violazioni statutarie, applicando quanto previsto nell’art. 3 dello Statuto;
- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- deliberare sull’espulsione degli associati in base all’art. 3 del presente Statuto;
- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- coadiuvare il Presidente nell’ amministrazione gestionale ed organizzativa;
- decidere sull’ammissibilità e l’esclusione degli associati ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto.
- Eleggere a livello Provinciale:
- il Presidente
- il Vice Presidente il Tesoriere e l’eventuale Collegio dei Sindaci Revisori – Organo di Controllo nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al secondo comma dell’art. 30 del CTS. Detto organo sarà regolato e disciplinato dall’art. 20 del presente Statuto a cui si rinvia e che dovrà applicarsi analogicamente, dal CTS e, comunque, da tutta la normativa vigente.
Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell’Associazione a livello provinciale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto, rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.
Il Presidente:
- convoca la Direzione Provinciale e l’Assemblea Provinciale degli associati;
- presiede e cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Direzione Provinciale e dall’Assemblea Provinciale degli associati:
- assicura il coordinamento delle attività della Direzione Provinciale e delle proprie emanazioni locali (Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza) con le direttive di ordine generale emanate dagli organi regionali e centrali dell’Associazione.
Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente sono assunte dal Vice Presidente.
Il Vice Presidente affianca il Presidente nell’esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell’art. 10 ultimo capoverso.
Il Tesoriere Provinciale è eletto dalla Direzione Provinciale. Rappresenta l’organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
Partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale con voto consultivo.
L’ADOC APS Regionale è costituita da tutte le strutture territoriali esistenti nell’ambito della Regione e realizza l’unità organizzativa e politica di tutte le strutture della Regione.
L’ADOC APS Regionale:
- è competente su tutte le materie disciplinate nelle leggi regionali per la difesa e l’orientamento dei consumatori e per l’attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;
- promuove tutte le iniziative necessarie a realizzare gli obiettivi dell’Associazione a favore dei consumatori, degli utenti e risparmiatori nella Regione;
- è preposta alla gestione dei rapporti e al confronto con l’Ente Regione;
- esplica attività di ricerca, elaborazione, sintesi e scelta delle politiche consumeristiche di carattere regionale;
- promuove lo sviluppo della bilateralità, del confronto, del dialogo e della risoluzione extragiudiziale delle controversie;
- svolge compiti di coordinamento, orientamento e controllo delle realtà organizzative e amministrative delle ADOC APS Provinciali;
- in raccordo con la ADOC APS nazionale è responsabile della gestione sulla formazione, sull’attività mutualistica e solidaristica, sul terzo settore, sull’attività no profit ed il volontariato con particolare riguardo allo sviluppo dell’impegno nel servizio civile;
- per ragioni di carattere organizzativo e per ottimizzare e rendere più efficace l’attività delle strutture territoriali si può procedere alla regionalizzazione politica, organizzativa ed amministrativa delle strutture territoriali di una Regione purché ci sia il consenso unanime delle strutture provinciali della stessa Regione.
Ogni Regione è dotata di un proprio statuto registrato a garanzia della autonomia amministrativa e politica della stessa.
Sono Organi dell’ADOC APS Regionale:
- l’Assemblea Regionale;
- la Direzione Regionale;
- la Segreteria Regionale
- il Presidente Regionale;
- il Vice Presidente Regionale;
- il Collegio dei Probiviri Regionale;
- il Tesoriere Regionale;
- Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo.
L’Assemblea Regionale è validamente costituita dai delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati eletti dalle Assemblee Provinciali degli associati presenti, in proprio o per delega.
Gli associati delegati possono farsi rappresentare per delega scritta, da altro associato che non può disporre di più di tre deleghe oltre la propria.
Spetta al Presidente dell’Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento.
All’Assemblea Regionale spettano i poteri deliberativi per il territorio di competenza. L’Assemblea si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l’elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale dell’Associazione, secondo le norme regolamentari ispirate a principi di elettività e democraticità. L’Assemblea Regionale è convocata a cura del Presidente con avviso pubblico di 15 giorni prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti i delegati eletti nelle Assemblee Provinciali e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente. Copia della convocazione dell’assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviati alla sede nazionale.
L’Assemblea Regionale elegge:
- i componenti della Direzione Regionale.
Sono, comunque, salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500.
La Direzione Regionale è l’organo di direzione.
Esso è composto da non meno di sette e non più di ventuno membri eletti dall’Assemblea Regionale. Si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Regionale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I compiti della Direzione Regionale sono:
- definire le linee strategiche dell’azione dell’ADOC APS Regionale sul territorio;
- approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo (a seconda di quanto previsto dall’art. 13 secondo comma del CTS) entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio e depositarne copia conforme entro e non oltre 30 giorni presso la sede della Presidenza Nazionale. Il deposito dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine ultimo previsto per legge del 30 giugno di ogni anno (ex art. 48 comma 3 del CTS). Comunque saranno rispettate le disposizioni di legge tutte ed in particolare gli artt. 13 e 14 del CTS;
- approvare il bilancio preventivo;
- vigilare sulla corretta attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle delibere regionali e di quelle nazionali verificandone l’applicazione;
- sanzionare gli associati o i dirigenti che violano l’art. 3 dello Statuto;
- deliberare sull’espulsione degli associati in base all’art. 3 del presente Statuto;
- eleggere a livello Regionale:
- il Presidente,
- il Vice Presidente,
- la Segreteria Regionale, il Tesoriere Regionale, il Collegio dei Probiviri,
- il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo.
La Segreteria Regionale è l’organo di gestione e amministrativo.
Esso è composto da non meno di tre a non più di cinque membri eletti dalla Direzione Regionale (o dall’Assemblea nel caso in cui il numero degli iscritti sia inferiore a 500). Esso si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente. Le delibere della Segreteria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, i compiti della Segreteria Regionale, in particolare, sono:
- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al Runts;
- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- coadiuvare il Presidente Regionale nell’amministrazione gestionale ed organizzativa.
Il potere di rappresentanza attribuito a livello regionale agli amministratori per quanto di loro competenza territoriale è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, il Presidente Regionale è eletto dalla Direzione Regionale ed ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell’Associazione a livello regionale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto. Rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.
Non esiste incompatibilità tra l’incarico di Presidente dell’ADOC APS Regionale e l’incarico di Presidente di una struttura Provinciale.
La struttura regionale deve coincidere con la struttura provinciale del capoluogo di regione.
Il Presidente Regionale, salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500:
- convoca la Segreteria Regionale, la Direzione Regionale e l’Assemblea Regionale;
- presiede e cura l’esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Segreteria Regionale, dalla Direzione Regionale e dall’Assemblea Regionale;
- assicura il coordinamento delle attività della Segreteria Regionale e della Direzione Regionale con le direttive di ordine generale emanate dagli organi centrali dell’Associazione.
Il Presidente Regionale può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente Regionale. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente Regionale sono assunte dal Vice Presidente Regionale.
Il Vice Presidente Regionale affianca il Presidente Regionale nell’esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Regionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Non esiste incompatibilità tra l’incarico di Vice Presidente dell’ADOC APS Regionale e l’incarico di Vice Presidente dell’ADOC APS Provinciale. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell’art. 18 ultimo capoverso.
Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo regionale è l’organo di controllo contabile la cui nomina è obbligatoria ove ricorrano le condizioni di cui all’art. 30 del CTS.
Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 2 (due) supplenti eletti dalla Direzione Regionale. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.
I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo regionale, ai quali si applica l’art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del c.c. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita la revisione legale dei conti dell’Associazione ed è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita inoltre il compito di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
I compiti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo Regionale sono:
- controllare la regolarità dei documenti contabili di tutte le sedi presenti nel proprio territorio;
- redigere e presentare alla Direzione Regionale e provinciale le rispettive relazioni al rendiconto annuale e sull’attività svolta.
Il Presidente partecipa alle riunioni della Direzione e della Segreteria regionale e provinciali.
Il Collegio dei Probiviri è organo giudicante ed è eletto dalla Direzione Regionale. Esso è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente e i componenti del Collegio non possono ricoprire altre cariche sociali.
Il Collegio dei Probiviri giudica:
- sui ricorsi avverso i provvedimenti riguardanti l’associato adottati dalla Direzione Provinciale; sui conflitti di competenza tra gli organi dell’ADOC APS regionale e le sedi presenti nel proprio territorio.
Salve le competenze dell’assemblea previste all’art. 25 del CTS nel caso in cui la struttura regionale abbia un numero di associati inferiore a 500, il Tesoriere Regionale è eletto dalla Direzione Regionale ed è l’organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
Partecipa alle riunioni della Segreteria Regionale con voto consultivo.
L’ADOC APS Nazionale rappresenta il centro di coordinamento dell’Associazione ed è competente su tutto quanto non rimesso alla competenza delle sedi provinciali e regionali. Essa è competente in via esclusiva per la promozione e lo sviluppo dei rapporti e le relazioni internazionali volti ad assicurare la partecipazione dell’ADOC APS nelle Organizzazioni ed Associazioni internazionali, europee ed extraeuropee per favorire l’affermazione del dialogo in Europa, nel Mediterraneo, nel mondo e sviluppare una politica coerente e coordinata a livello internazionale.
Sono compiti dell’ADOC APS Nazionale:
- realizzare l’unità organizzativa di tutti gli iscritti all’ADOC APS sull’intero territorio nazionale;
- assicurare la partecipazione dell’ADOC APS in tutti gli Organismi nazionali compatibili con i fini statutari;
- promuovere le politiche di partecipazione, di conciliazione, di arbitrato ed azione collettiva come mezzo per accrescere la forza dei consumatori nella società;
- promuovere e coordinare le attività dei servizi, assicurandone la finalità sociale, e favorendone la diffusione sull’intero territorio nazionale e di assistenza all’estero;
- promuovere attività di studio e ricerca a sostegno delle strategie e delle scelte politiche compiute dall’Associazione;
- promuovere, coordinare e gestire la formazione di quadri e la formazione più in generale;
- promuovere attività editoriali coerenti e necessarie all’informazione ed alla formazione degli associati e all’informazione dei cittadini con tutti gli strumenti idonei incluso l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- la Direzione Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- i Vice-Presidenti Nazionali;
- Il Direttore dell’Associazione Nazionale;
- il Tesoriere;
- il Comitato di presidenza;
- il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo.
L’Assemblea Nazionale, in base a quanto previsto in deroga dal secondo comma dell’art. 25 del CTS, è costituita dai delegati espressi dalle Assemblee Regionali. Gli associati delegati possono farsi rappresentare per delega scritta, da altro associato che non può disporre di più di tre deleghe oltre la propria.
Spetta al Presidente dell’Assemblea, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento. Le deliberazioni della commissione verifica dei poteri sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
L’Assemblea Nazionale in via ordinaria si riunisce ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e per le eventuali modifiche degli articoli del presente Statuto.
In via straordinaria quando il Presidente Nazionale o il Consiglio Nazionale lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta e motivata le strutture provinciali e regionali che rappresentano almeno il 51% degli associati oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, limitatamente a questioni connesse con l’esercizio delle funzioni ad esso affidate.
L’Assemblea è convocata dal Presidente Nazionale mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione che non potrà aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, email, per gli associati per i quali siano disponibili i relativi indirizzi, bacheca presente in associazione, sul sito web dell’associazione.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati eletti dalle Assemblee Regionali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati eletti dalle Assemblee Regionali presenti, in proprio o per delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Sono competenza dell’Assemblea Nazionale, anche in deroga ai sensi dell’art. 25 secondo comma CTS:
- la definizione e l’approvazione del programma pluriennale e degli indirizzi generali dell’associazione;
- l’elezione dei membri del Consiglio Nazionale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2382 del codice civile;
- approvare con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto le proposte di modifica dello Statuto Nazionale, salvo quanto previsto al successivo art. 26;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la
- devoluzione del patrimonio.
Delle riunioni dell’Assemblea dei delegati verrà trascritto su apposito libro il relativo verbale redatto dal Presidente o dal Segretario della riunione.
Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di 45 ad un massimo di 121 consiglieri eletti per la durata di quattro anni dall’Assemblea Nazionale.
È convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta all’anno o quando ne faccia richiesta motivata 1/3 dei Consiglieri.
L’atto di convocazione è effettuato con idonei mezzi, ivi compresa la trasmissione informatica e telematica, almeno 15 giorni prima della data prevista per la riunione.
In virtù della deroga di cui all’art. 25 secondo comma del CTS, sono competenze del Consiglio Nazionale:
- definire gli indirizzi per la omogeneità di azione tra le sedi territoriali e la sede nazionale dell’Associazione;
- definire le strategie generali volte a realizzare i fini statutari;
- chiedere la convocazione dell’assemblea straordinaria;
- approvare, con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, le modifiche al presente statuto che siano rese necessarie da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari, da indicazione di organi della pubblica amministrazione, da scelte interne organizzative o amministrative, da finalità di più efficace raggiungimento degli obiettivi dell’associazione;
- eleggere il Presidente Nazionale;
- eleggere i Vice Presidenti;
- eleggere il Direttore;
- eleggere il Tesoriere;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo;
- eleggere il Collegio dei Probiviri Nazionale;
- eleggere la Direzione Nazionale.
La Direzione Nazionale è composta dal Presidente Nazionale, dai Vice-Presidenti e da un minimo di 21 a un massimo di 45 membri eletti dal Consiglio Nazionale per la durata di quattro anni. Si applica l’art. 2382 del c.c.
La Direzione Nazionale, è organo amministrativo e, in base a quanto previsto in deroga dal secondo comma dell’art. 25 del CTS, ha i seguenti compiti:
- applicare le decisioni del Consiglio Nazionale;
- deliberare sulle modalità per l’attuazione dei fini istituzionali dell’Associazione;
- approvare i rendiconti consuntivi e i bilanci preventivi nel pieno rispetto della normativa vigente ed in particolare degli artt. 13 e 14 del CTS.
- deliberare sull’acquisto, l’alienazione e la permuta di beni immobili o mobili registrati dell’Associazione;
- deliberare la costituzione o la partecipazione ad Associazioni, Federazioni, Consorzi od altri organismi funzionali alla realizzazione degli scopi sociali;
- stabilire il regolamento sul tesseramento ed eventuali convenzioni;
- approvare con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto i regolamenti per disciplinare il funzionamento e lo svolgimento dell’attività dell’Associazione e lo svolgimento delle Assemblee;
- predisporre con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto le modifiche allo Statuto ritenute particolarmente urgenti, in quanto derivanti da disposizioni legislative o U.E., da sottoporre all’approvazione della prima riunione del consiglio nazionale;
- approvare con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto i regolamenti di attuazione del funzionamento del Collegio dei Probiviri e/o sue modifiche;
- ratificare gli atti compiuti dal Presidente Nazionale di competenza della Direzione nei casi d’urgenza e di non prorogabilità;
- prevedere la costituzione all’estero di uno o più sportelli di assistenza ed informazione volti ad esprime l’impegno dell’ADOC APS nella promozione dei propri principi istituzionali nei confronti dei cittadini italiani residenti all’estero e dei cittadini stranieri che abbiano controversie in Italia. Essi saranno gestiti con il supporto degli associati iscritti all’ADOC APS Nazionale e in genere con il supporto di volontari;
- deliberare in merito alla istituzione di una o più Consulte Nazionali, fissandone gli scopi ed i termini, approvandone il regolamento ed eleggendo, anche tra i non associati, i membri ed i rispettivi Presidenti. Esse potranno affiancare il Presidente nella realizzazione degli scopi e dei programmi settoriali. In generale scopo delle Consulte Nazionali sarà coadiuvare il Presidente Nazionale per la realizzazione delle finalità associative e l’attuazione dei programmi formulati nei vari settori. I componenti delle Consulte Nazionali potranno essere selezionati tra esperti, tecnici, giuristi, scienziati, rappresentanti del mondo del lavoro e delle professioni. Le Consulte Nazionali potranno collaborare alla redazione ed alla realizzazione di programmi, studi e iniziative nei vari settori di intervento ed esprimere, su richiesta del Presidente, pareri tecnici sulle attività settoriali dell’Associazione.
- adottare direttive, provvedimenti ed iniziative necessarie al raggiungimento dei fini statutari;
- controllare e vigilare sul rispetto dello Statuto e dei regolamenti organizzativi dell’attività dell’Associazione;
- deliberare in ordine all’accettazione di donazioni, eredità e liberalità di ogni genere;
- decidere sull’esclusione dei soci che rivestano incarichi regionali o nazionali ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto;
- deliberare sull’espulsione degli associati in base all’art. 3 del presente Statuto;
- compiere ogni atto di straordinaria amministrazione necessario o utile al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- deliberare la costituzione di un fondo di solidarietà a sostegno di sedi territoriali in particolare difficoltà organizzative e finanziarie, per potenziare le attività di assistenza, verso gli associati;
- autorizzare il Presidente Nazionale ad accettare da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell’associazione e con la normativa vigente;
- decidere in merito al commissariamento o la sospensione dei responsabili regionali e territoriali per gravi inadempienze o violazioni statutarie ovvero per il mancato funzionamento o per la mancata esecuzione dei deliberati degli organi statutari perdurati per almeno sei mesi o per la mancata approvazione ed invio all’ADOC APS Nazionale dei rendiconti finanziari nei termini previsti dal presente Statuto. Le decisioni sul commissariamento vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto mentre per le decisioni sulle altre fattispecie sopra elencate le deliberazioni sono prese con la maggioranza semplice dei presenti;
- nominare un commissario o un coordinatore di gestione per provvedere alla ordinaria amministrazione e per indire le elezioni del corrispondente organo entro sei mesi. È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al Runts.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- La Direzione Nazionale è validamente costituita quando è presente la maggioranza dei componenti.
La Direzione Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei membri. La convocazione è fatta dal Presidente con mezzi idonei almeno 15 gg prima della data della riunione. Le delibere della Direzione Nazionale e il relativo verbale sono trascritti su apposito libro tenuto presso la sede nazionale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatte salve ipotesi di maggioranza qualificata previste dal presente Statuto o dalle leggi. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Nessun compenso spetta ai membri della Direzione Nazionale per la partecipazione alle riunioni della stessa.
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell’Associazione, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto, ne dirige l’attività e ne garantisce l’unità.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale su proposta di almeno uno degli associati aventi diritto al voto, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Egli ha il compito di:
- rappresentare legalmente l’Associazione, tanto nei rapporti interni quanto in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, per quanto sia di sua competenza e in relazione a quanto da lui compiuto;
- nei casi d’urgenza può esercitare i poteri della Direzione Nazionale salvo ratifica alla prima riunione valida dell’organo competente;
- accettare da soggetti pubblici e privati lasciti, donazioni, eredità, legati, atti di liberalità, sovvenzioni e contributi non in contrasto con le finalità dell’associazione e con la normativa vigente, previa autorizzazione del Comitato di Presidenza;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e del Comitato di Presidenza;
- vigilare e curare il funzionamento dell’Associazione ed adempiere tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali;
- convocare gli organi dell’Associazione e assicurarne il regolare funzionamento;
- costituirsi come parte civile nella tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei consumatori, risparmiatori, piccoli azionisti ed utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, e promuovendo azioni giudiziarie e/o amministrative e/o intervenendo in giudizi civili e penali per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’Associazione e in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legge 281/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
- sottoscrivere fidejussioni bancarie o assicurative per ottenere le anticipazioni necessarie per l’esecuzione di progetti finanziati da enti pubblici o privati.
Il Presidente, quale rappresentante legale dell’Associazione, nell’esercizio delle sue mansioni ha la firma singola sugli atti legali.
Il Presidente può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, ai Vice Presidenti. In caso di impedimento le funzioni del Presidente vengono assunte come stabilito nell’art. 29.
I Vice Presidenti affiancano il Presidente nell’esercizio della sua attività, vengono eletti dal Consiglio Nazionale durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
In caso di assenza od impedimento del Presidente le funzioni dell’art. 28 spettano al Vice Presidente più anziano d’età od altro Vice Presidente delegato dal Presidente.
Il Direttore dell’Associazione Nazionale esercita tutti i poteri legati alla conduzione di carattere ordinario e tecnico dell’Associazione, che non siano riservati per legge o per Statuto, alla competenza di altri organi associativi, secondo le eventuali indicazioni fornite dal Comitato di Presidenza.
In via esemplificativa e non tassativa, il Direttore:
- è responsabile del personale operante in sede nazionale;
- verifica, di concerto con il Tesoriere, la regolarità e la corrispondenza contabile dei rendiconti finanziari dei singoli progetti;
- partecipa di diritto alle riunioni degli organi dell’ADOC APS Nazionale.
Il Tesoriere dell’Associazione nazionale è il garante del controllo della compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
Inoltre verifica, di concerto con il Direttore, la regolarità e la corrispondenza contabile dei rendiconti finanziari dei singoli progetti e partecipa di diritto alle riunioni degli organi dell’ADOC APS Nazionale.
Il comitato di Presidenza è formato dal Presidente, dai Vice Presidenti e dal Direttore dell’Associazione. Alle riunioni del Comitato di Presidenza può partecipare il Tesoriere. Il Comitato di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il Comitato di Presidenza svolge i seguenti compiti:
- approva i contributi straordinari alle strutture di periferia;
- definisce annualmente il costo della tessera e la ripartizione delle quote;
- gestisce la politica organizzativa secondo le delibere del Consiglio Nazionale;
- cura i rapporti Istituzionali;
- delibera sulle assunzioni e licenziamenti di personale nella sede nazionale;
- delibera sulla ripartizione del 5 per mille di quota nazionale;
- gestisce il fondo di solidarietà, se costituito.
Il Comitato di Presidenza nomina, inoltre, il responsabile della Sicurezza dei Dati (D.P.O.) anche rispetto alle strutture territoriali. Spetta alla Direzione Nazionale verificare che gli Statuti Provinciali e Regionali contengano l’obbligo delle medesime strutture di avvalersi del responsabile della sicurezza dei dati nominato dal Comitato di Presidenza e di rispettare il regolamento sulla disciplina del trattamento dei dati personali.
La gestione dell’Associazione è controllata dal Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, costituito da tre membri eletti anche tra i non associati dal Consiglio Nazionale per la durata di quattro anni. Il Consiglio Nazionale elegge anche due supplenti che subentrano in caso di impossibilità sopraggiunta di un membro effettivo.
I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del c.c. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di controllo esercita la revisione legale dei conti dell’Associazione ed è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro ai sensi dell’art. 30, comma 6 del CTS. Il Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo esercita inoltre compito di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati progetti.
I compiti dei Sindaci-Revisori sono:
- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale;
- redigere una relazione dei bilanci annuali;
- accertare la consistenza del patrimonio dell’Associazione.
Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.
L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con altre cariche sociali.
Il Collegio partecipa senza diritto di voto all’adunanza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale.
Il Collegio dei Probiviri giudica i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi statutari nazionali. Il Collegio giudica altresì in unica istanza i ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari di destituzione dalla carica e di esclusione emessi dagli organi delle strutture statutariamente competenti contro i membri che rivestano incarichi regionali o nazionali.
Il Collegio è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 5 membri eletti anche tra i non associati dall’Assemblea Nazionale per la durata di quattro anni. Il Consiglio Nazionale elegge anche due supplenti che subentrano in caso di impossibilità sopraggiunta di un membro effettivo.
I membri del Collegio dei Probiviri non possono ricoprire altre cariche negli organi dell’Associazione. Le modalità e le procedure di funzionamento sono fissate dal regolamento di attuazione approvato in sede di Direzione Nazionale.
Il Collegio partecipa senza diritto di voto all’adunanza del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da quote e contribuiti degli associati, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità, da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari, da contribuiti dell’Unione Europea e di organismi internazionali, da sottoscrizioni volontarie, e da ogni altra entrata proveniente all’Associazione in ragione dei fini perseguiti.
I proventi delle attività dell’Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
All’Associazione è fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- Il patrimonio dell’ADOC APS, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- L’ADOC APS redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- Il bilancio di cui al comma 1 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Il bilancio è sottoposto all’esame del Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo ed è approvato dalla Direzione Nazionale entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio. Analoga procedura viene adottata per il bilancio
- I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali e saranno depositati e consultabili presso la sede nazionale.
- Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini previsti dal CTS.
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il Bilancio Sociale secondo quanto previsto dall’art. 14 del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il Bilancio Sociale deve essere pubblicato nel sito internet dell’Associazione ed insieme ad esso gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il Bilancio Sociale va depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- L’ Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all’art. 15 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà ad indicare il giorno e l’orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto anche con modalità elettroniche.
Lo scioglimento dell’Associazione per cessazione dell’attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall’Assemblea Nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento, l’Assemblea Nazionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell’art. 9 del CTS.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all’art. 45, comma 1, del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
- L’ADOC APS può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ADOC APS, tramite il quale svolge l’attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- Ai fini del CTS non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
L’Associazione deve dotarsi di un Regolamento di attuazione dello Statuto. Il regolamento è deliberato dalla Direzione Nazionale a maggioranza su proposta del Comitato di Presidenza.
Gli organi provinciali e regionali si impegnano ad attuarlo e rispettarlo.
Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal codice del Terzo settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al CTS e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei partecipanti.