SIMoITel, attiva la banca dati dei morosi telefonici intenzionali

[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][vc_column_text]È attivo da qualche giorno il SIMoITelSistema informativo sulle morosità intenzionali nel settore della telefonia – una banca dati, gestita da CRIF e condivisa esclusivamente tra gli operatori di telefonia, contenente informazioni sugli utenti telefonici intenzionalmente morosi.

Ma come funziona il SIMoITel? Cosa significa “morosità intenzionale”? E come è possibile essere iscritti ed uscire dalla black list? Cerchiamo di rispondere in questa guida, precisando che l’Adoc è disponibile ad assistere gli utenti in caso di dubbi o richieste in merito alla loro posizione.

SIMoITel, cos’è e come funziona

Sulla base di un provvedimento del Garante della Privacy del 2015 (n. 523) è stato istituito il SIMoITel, una banca dati condivisa tra gli operatori di telefonia fissa e mobile, che contiene informazioni sulle morosità intenzionali, ovvero i mancati pagamenti delle fatture non dovuti a circostanze impreviste e contingenti, ma ad una precisa volontà del titolare dell’utenza. Lo scopo è quello di contenere il rischio di insolvenza e i tentativi di frode.

Ricordiamo che il sistema potrà contenere soltanto informazioni riguardanti i mancati pagamenti rilevati dalle società telefoniche e non altri dati giudiziari o sensibili (ad esempio protesti e pregiudizievoli). Inoltre, la regolamentazione del SIMoITel non consente l’uso di tecniche o di sistemi automatizzati di credit scoring (metodo statistico di valutazione della solvibilità del cliente utilizzato da banche e finanziarie, in genere per la concessione del credito al consumo), né interrogazioni massive, ma solo la verifica su una singola posizione.

SIMoITel è gestito da CRIF, società specializzata in informazioni creditizie e commerciali, e i dati contenuti in esso sono separati da altre banche dati di CRIF o esterne a CRIF. CRIF è stata selezionata da ASSTEL attraverso un bando di gara ed ha ricevuto l’incarico per realizzare l’infrastruttura tecnologica e per gestire il funzionamento di SIMoITel.

Le informazioni contenute nel SIMoITel sono raccolte e trasmesse direttamente dalle società di telefonia, che sono responsabili della loro correttezza e sono tenute a produrre un aggiornamento dei dati su base mensile.

Le compagnie telefoniche attualmente aderenti a SIMoITel sono: Vodafone, Telecom, Fastweb, WindTre, Tiscali e British Telecom.

SIMoITel, i requisiti della morosità intenzionale

L’operatore di telefonia partecipante può trasmettere al SIMoITel le informazioni sui mancati pagamenti dei propri clienti per procedere all’iscrizione solo qualora siano presenti contemporaneamente i seguenti presupposti:

  • è stato esercitato il recesso dal contratto da non meno di tre mesi, da parte cliente o dell’operatore di telefonia;
  • risultano mancati pagamenti per almeno 150 (centocinquanta) euro;
  • risultano non pagate una o più fatture nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
  • non risultano altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore di telefonia;
  • non risultano inoltrati  formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti;
  • l’operatore di telefonia ha inviato al cliente la comunicazione scritta di preavviso dell’imminente iscrizione alla banca dati SIMoITel, almeno trenta giorni prima con modalità certificata. (N.B. l’iscrizione non può avvenire se nei 30 giorni viene a mancare anche solo uno dei requisiti)

Le società di telefonia partecipanti adottano idonee procedure di verifica per garantire la correttezza e l’esattezza dei dati che vengono comunicati a CRIF quale gestore della banca dati SIMoITel.

I dati registrati

Nel SIMoITel possono essere registrate solo le seguenti categorie di dati:

  • dati anagrafici, codice fiscale o partita Iva;
  • importo totale della morosità per ogni singolo operatore telefonico;
  • data di inizio del contratto;
  • data di recesso dal contratto;
  • data di inserimento nel SIMoITel;
  • numero di fatture non pagate;
  • operatore telefonico che ha comunicato al SIMoITel i dati personali relativi alla morosità intenzionale;
  • data e modalità di inoltro del preavviso di iscrizione al SIMoITel;
  • indicazione esplicita da parte dell’operatore telefonico, alla data di inserimento dei dati nel SIMoITel, di assenza di reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni e di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente.

SIMoITel, i diritti degli utenti

Gli utenti possono sempre conoscere i propri dati registrati su SIMoITel, inviando a CRIF una richiesta di verifica dei dati attraverso il modulo online. (N.B. Al momento il servizio Verifica i tuoi dati non è attivo in quanto SIMOITEL non ha ancora ricevuto segnalazioni dagli operatori telefonici partecipanti e quindi non contiene dati)

Nel caso in cui l’interessato rilevi inesattezze sui propri dati, può richiederne l’integrazione o la modifica rivolgendosi a CRIF – allegando eventuale documentazione a supporto –  oppure all’operatore di telefonia che li ha forniti. CRIF o l’operatore di telefonia partecipante ha l’obbligo di rispondere in forma scritta alla richiesta dell’interessato senza ingiustificato ritardo e comunque entro i termini previsti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679, cioè 30 giorni dalla ricezione dell’istanza.

Se ci si rivolge alla compagnia telefonica si potrà ottenere direttamente l’eventuale modifica dei dati, se invece ci si rivolge a CRIF questi dovrà prima effettuare una verifica della correttezza con l’operatore di telefonia che ha trasmesso i dati al SIMoITel, e solo successivamente potrà rispondere all’interessato.

L’esito dell’interrogazione su SIMoITel da parte degli operatori telefonici partecipanti, ad esempio in occasione della richiesta di nuova attivazione e/o migrazione della linea, sarà sintetizzata con logica semaforica:

  • semaforo verde: soggetto non presente nel SIMoITel;
  • semaforo rosso: soggetto presente per segnalazioni di morosità intenzionali effettuate da uno o più operatori.

L’operatore telefonico che rifiuti una richiesta volta ad instaurare un rapporto contrattuale, in seguito all’esito di un consulto su SIMoITel, è tenuto a comunicare all’interessato tale circostanza.

Tempi di conservazione

I dati contenuti nel SIMoITel saranno conservati per 36 (trentasei) mesi dalla data di recesso dal contratto in caso di inadempimenti non regolarizzati. Al termine di tale periodo l’informazione sarà automaticamente cancellata.

Nei casi di seguito indicati, invece, la cancellazione dal SIMoITel avverrà entro 7 (sette) giorni lavorativi, dopo aver effettuato le verifiche necessarie:

  • ricezione da parte dell’operatore telefonico di una comunicazione di regolarizzazione del debito, accompagnata dalla prova dell’avvenuto pagamento da parte del cliente;
  • avvenuto pagamento del debito, comprovato dalla registrazione dell’incasso sui sistemi dell’operatore telefonico e successivo abbinamento dell’incasso al nominativo dell’interessato (anche in mancanza di invio di una comunicazione di regolarizzazione del debito da parte del cliente);
  • definizione di un accordo tra le Parti che stabilisca un piano di rientro rateizzato.

Eventuali operazioni di cancellazione, integrazione, aggiornamento o modifica dei dati registrati nel SIMoITel dovranno essere effettuate direttamente dall’operatore telefonico che li ha comunicati, se tecnicamente possibile, oppure da CRIF, su richiesta dell’operatore telefonico o d’intesa con esso, anche a seguito dell’esercizio dei diritti da parte dell’interessato o in attuazione di un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria o dal Garante.

Le informative

Esistono tre diverse informative sul trattamento:

A) Informativa «estesa», resa dall’Operatore partecipante

B) Informativa «breve» telefonica, resa dall’Operatore partecipante

C) Informativa resa dalla compagnia su sito web

L’informativa «estesa» è scritta ed è fornita individualmente agli interessati, in occasione della stipula del contratto. Essa descrive finalità e modalità del trattamento, oltre:

  • estremi identificativi e caratteristiche SIMoITel, denominazione e sede del Gestore;
  • soggetti partecipanti;
  • tempi di conservazione dei dati;
  • informazioni sui trattamenti effettuati dal Gestore

Tale informativa è comunque pubblicata sul sito web dell’Operatore.

L’informativa «breve» telefonica è resa in caso di contratti stipulati telefonicamente, con modalità che consentono di dimostrare l’avvenuto adempimento dell´obbligo di informativa (ad es. registrazione della telefonata).

L’informativa su sito web della compagnia.

Sempre possibile attivare SIM prepagate

A ulteriore garanzia degli utenti, le norme prevedono che sarà sempre possibile attivare SIM prepagate a prescindere dalla propria presenza nel SIMoITel.

L’Adoc, in prima linea sul tema a tutela dei consumatori in buona fede, sta monitorando il sistema per evitare che possano verificarsi anomalie nel processo, o che possano verificarsi effetti distorsivi e penalizzanti non previsti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]