Il Ddl Concorrenza introduce nuove regole nel settore delle assicurazioni, tra cui: l’obbligo a contrarre in materia di RCA; l’introduzione di specifici obblighi informativi in capo alle compagnie assicurative; sconti in favore del consumatore che accetti determinate condizioni; il risarcimento del danno biologico.
RC Auto: gli sconti per i consumatori
Previsti nuovi sconti obbligatori qualora sul proprio veicolo siano installati o già presenti le c.d. «scatole nere» (o dispositivi similari). I requisiti funzionali di tali dispositivi saranno individuati da decreti interministeriali.
Le compagnie dovranno praticare uno sconto “aggiuntivo e significativo” , calcolato sulla base di parametri oggettivi “tra cui la frequenza dei sinistri e il relativo costo medio” per i conducenti virtuosi che risiedono al sud.
Entro un anno dall’entrata in vigora (29 agosto 2017) il Governo è delegato ad adottare provvedimenti per disciplinare l’istallazione delle scatole nere sui mezzi di trasporto, così da favorire l’offerta di sevizi pubblici e privati per la mobilità, l’utilizzo di dati aperti, lo sviluppo delle smart city e l’adozione di piani urbani dalla mobilità sostenibile.
Inoltre, se i consumatori accettano di sottoporre il veicolo a ispezione, da eseguire a spese dell’assicurazione e/o che installano sul veicolo meccanismi elettronici che impediscono l’avvio del motore in caso nel guidatore sia riscontrato un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, saranno previsti ulteriori sconti sulla polizza.
Un’ulteriore ipotesi di sconto significativo sul prezzo della polizza è prevista nel caso in cui l’assicurato contragga più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.
Premiati anche i soggetti c.d. «virtuosi» che non abbiano causato incidenti negli ultimi quattro anni, anche se si trovano nelle province con un più alto tasso di «sinistrosità».
RC Auto: il meccanico di fiducia
Rimane la facoltà per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del mezzo danneggiato avvalendosi anche di ditte di riparazione di propria fiducia.
Quest’ultima deve fornire la documentazione fiscale e una idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
RC Auto: addio a testimoni di comodo
Modificata la procedura di identificazione dei testimoni in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo.
L’identificazione dei testimoni sul luogo dell’incidente dovrà essere effettuata al momento della denuncia del sinistro. Quelli non identificati potranno essere ammessi dal giudice solo se verrà dimostrata l’impossibilità della loro identificazione al momento del sinistro: saranno tuttavia escludibili dal giudice i testimoni i cui nominativi risultassero presenti in più di tre procedimenti per sinistri negli ultimi cinque anni.
RC Auto: il risarcimento del danno biologico
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale viene prevista la predisposizione di una tabella unica su tutto il territorio italiano, dalle menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
L’obiettivo è garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito, razionalizzando i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. I principi e i criteri che devono essere seguiti, nella redazione della tabella, tengono conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
RC Auto: il divieto del rinnovo tacito
Il comma 25 del Ddl Concorrenza estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), qualora la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto (col medesimo contratto ovvero con un contratto stipulato contestualmente).