Scatta definitivamente l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del latte e dei prodotti lattiero-caseari come burro, formaggi, yogurt, sono ormai passati 180 giorni per smaltire le scorte di vecchie confezioni.
ETICHETTATURA
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta in maniera chiara, visibile e facilmente leggibile. Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine, il latte fresco già tracciato e i prodotti biologici, per cui già vige un’etichettatura.
In particolare:
- L’etichetta dovrà indicare sia il «Paese di mungitura», sia il «Paese di condizionamento o di trasformazione», a meno che questi non coincidano: in questo caso basterà indicare il Paese di «origine del latte»;
- Se il latte è originario di più Paesi dell’UE potrà essere utilizzata la dicitura «latte di Paesi UE» o «condizionato o trasformato in paesi UE». Lo stesso si potrà fare per i Paesi extra-UE, utilizzando la dicitura «Paesi non UE»;
- Le indicazioni in etichetta dovranno essere indelebili, facilmente leggibili e visibili: sarà vietato quindi l’utilizzo di indicazioni, elementi grafici o qualsiasi altro accorgimento che finisca per rendere impossibile o difficile l’individuazione e la comprensione dell’indicazione di origine.
- Si può scrivere “100% latte italiano” solo per prodotti con latte munto, condizionato e trasformato in Italia, altrimenti significa che almeno una fase del processo non è stata fatta in Italia.
A QUALI PRODOTTI SI APPLICA
L’obbligo riguarda il latte prodotto da qualsiasi animale e i seguenti prodotti derivati:
- creme di latte
- formaggi
- latticini
- cagliate
- latticello
- latte e crema coagulata
- kefir e altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate
- siero di latte
- prodotti costituiti di componenti naturali del latte
- burro e altre materie grasse provenienti dal latte.