La compensazione dovuta ai passeggeri in caso di cancellazione del volo con coincidenza o in caso di ritardo prolungato deve essere calcolata in funzione della distanza radiale tra gli aeroporti di partenza e di arrivo
Il fatto che la distanza effettivamente percorsa da tale volo sia, in ragione della coincidenza, superiore alla distanza tra gli aeroporti di partenza e di arrivo non incide sul calcolo della compensazione
Birgit Bossen, Anja Bossen e Gudula Gräßmann si sono recate da Roma ad Amburgo via Bruxelles mediante un volo operato dalla Brussels Airlines. Essendo il loro volo atterrato ad Amburgo con un ritardo di tre ore e cinquanta minuti rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto, esse hanno adito l’Amtsgericht Hamburg (Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania) al fine di ricevere la compensazione pecuniaria prevista dal regolamento dell’Unione in materia di compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei [1].
Tale regolamento, così come interpretato dalla Corte di giustizia, dispone, segnatamente, che, in caso di ritardo di tre o più ore, i passeggeri hanno diritto a una compensazione di EUR 250 per i voli inferiori o pari a 1 500 chilometri e di EUR 400 per i voli superiori ai 1 500 chilometri che collegano due Stati membri.
In tale contesto, il giudice tedesco chiede alla Corte se, in caso di volo con coincidenza, la distanza totale del volo corrisponda alla distanza tra l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di arrivo (ossia, nel caso di specie, 1 326 km tra Roma e Amburgo), o invece se debba essere calcolata in funzione della distanza effettivamente percorsa (ossia, nel caso di specie, 1 656 km, vale a dire 1 173 km per la distanza tra Roma e Bruxelles e 483 km per quella tra Bruxelles e Amburgo). Dalla risposta a tale questione dipenderà l’importo della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri interessati.
Con la sentenza odierna, la Corte constata, anzitutto, che, nell’ambito del diritto a compensazione pecuniaria, il regolamento non distingue a seconda che i passeggeri interessati raggiungano la loro destinazione finale tramite un volo diretto o un volo con coincidenza. La Corte conclude che, in entrambi i casi, i passeggeri devono essere trattati in modo uguale in sede di calcolo dell’importo della compensazione pecuniaria.
In tale contesto, la Corte rileva che i diversi scaglioni di compensazione pecuniaria previsti dal regolamento rispecchiano le differenze dell’entità del disagio che i passeggeri subiscono per non avere la possibilità di riorganizzare liberamente il proprio spostamento ed evitare dunque la perdita di tempo legata all’annullamento del loro volo o al ritardo prolungato.
A tale riguardo, la Corte ritiene che il tipo di volo (volo diretto o volo con coincidenza) non incida sull’entità del disagio subito dai passeggeri. Di conseguenza, nella determinazione dell’importo della compensazione pecuniaria in caso di volo con coincidenza, si deve tenere in considerazione soltanto la distanza radiale (distanza ortodromica) che un volo diretto percorrerebbe tra l’aeroporto di partenza e l’aeroporto di arrivo. Il fatto che la distanza effettivamente percorsa sia, in ragione della coincidenza, superiore alla distanza tra gli aeroporti di partenza e di arrivo non incide sul calcolo della compensazione.
[1] Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 1991, L 46, pag. 1).