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Estinzione anticipata dei finanziamenti : una vittoria dell’Adoc

 

Il Tribunale di Torino prende posizione su due aspetti controversi delle vicende relative all’estinzione anticipata delle cessioni del quinto a seguito di un ricorso presentato da una associata dell’Adoc, rappresentata dall’Avv. Daniele Beneventi del foro di Torino. Una vittoria dell’Adoc su un tema controverso e spesso dibattuto.

Si stabiliscono due principi:

  1. La sentenza Lexitor è applicabile per i contratti di finanziamento stipulati successivamente all’entrata in vigore della seconda direttiva sul credito ai consumatori (2008/48), trasposta in Italia con d. lgs. 141/2010 (entrata in vigore settembre 2010), e non per quelli antecedenti e quindi sottoposti al regime della prima direttiva sul credito ai consumatori.
  2. Il finanziatore è legittimato passivo per le richieste di restituzione, da parte del consumatore, di quota parte del premio assicurativo pagato e non goduto a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento. Questo non solo per le motivazioni già illustrate dall’ABF, ma anche «per la specificità dell’art. 125 TUB, come disposizione che traspone nel diritto interno una direttiva UE, la quale si connota secondo l’insegnamento della Corte di giustizia per dare al consumatore “un elevato livello di protezione” e strumenti di tutela improntati al principio di effettività».

Nel settembre 2019, con la sentenza Lexitor, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata di qualsiasi finanziamento di credito al consumo (non solo cessioni del quinto, ma anche prestiti personali, o prestiti per auto, mobili, etc), il cliente ha diritto alla restituzione di quota parte delle spese fisse, chiamate up front, sostenute all’inizio del finanziamento. Si tratta delle spese di istruttoria, o delle commissioni agenziali, o altre spese sottratte al capitale erogato.

L’impatto della decisione

L’impatto di questa decisione è stato enorme e il collegio di coordinamento ABF, nell dicembre 2019, ha sancito  Che “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 21.03.2020, aveva già osservato  che “l’argomento dei limiti all’efficacia diretta “orizzontale” della direttiva è inconcludente” (giudice Dott. Enrico Astuni), e poi con un provvedimento del 21.09.2020 (giudice Dott.ssa Silvia Vitrò), aveva già ritenuto non fondato invocare “il principio della certezza del diritto e la tutela dell’affidamento, sanciti dai Trattati comunitari per sostenere che una interpretazione con efficacia retroattiva della sentenza della CGUE lederebbe la certezza del diritto e il legittimo affidamento della banca professionista”

In questa sentenza il Tribunale specifica che i principi della sentenza Lexitor si applicano  a tutti i contratti di finanziamento regolate dalla seconda direttiva del credito al consumo, trasposta nel nostro ordinamento con un provvedimento del 2010. Quindi, per il Tribunale di Torino il principio Lexitor si applica a tutti i contratti stipulati a partire dal settembre 2010.

Praticamente al momento dell’estinzione anticipata, la banca deve restituire direttamente la parte di premio di polizza non goduta al cliente, senza che questo debba richiederlo all’assicurazione con una procedura più complessa.

Le dichiarazioni di Silvia Cugini e di Roberto Tascini

“Risulta evidente come nonostante decenni di infervorato dibattito anche politico sull’operato delle banche italiane, ad oggi gli strumenti di tutela più efficaci per i consumatori sono di gran lunga principi normativi e giurisprudenziali di derivazione comunitaria, e non nazionale”. – le parole di Silvia Cugini, Presidente dell’Adoc Piemonte.

“Le banche non applicano spontaneamente i principi della sentenza, nonostante abbiano a disposizione tutti i dati per identificare le centinaia di migliaia di clienti che dovrebbero ricevere rimborsi (di solito per qualche centinaio di euro ciascuno). Questa sentenza ci rende orgogliosi e ci dimostra che come Associazione stiamo andando nella giusta direzione”. – conclude il Presidente dell’Adoc Nazionale Roberto Tascini.