Dal prossimo 1° ottobre 2017 gli indennizzi automatici per i consumatori che subiranno l’interruzione del servizio di luce e gas potranno arrivare fino a 1.000 euro, nel caso di interruzioni fino a 240 ore (equivalenti a 10 giorni). Verrà quindi abbattuto il limite, attualmente in vigore, di 300 euro e, in caso di interruzioni causate da forza maggiore, dopo le 72 ore di sospensione e fino ad un massimo di 240 ore (10 giorni), l’indennizzo sarà pagato direttamente dall’impresa distributrice o da Terna. Una soluzione, quella adottata dall’Autorità per l’Energia e il Gas, che mira a incentivare i distributori e Terna a riattivare più velocemente le forniture, anche attraverso il ricorso a soluzioni provvisorie di rialimentazione (come ad esempio l’utilizzo di gruppi elettrogeni), e per assicurare una maggiore protezione dei clienti. La diretta responsabilità degli operatori nel pagamento degli indennizzi oltre le 72 ore – tempo entro il quale si ritiene che il servizio possa essere ripristinato anche in presenza di eventi di forza maggiore – viene meno solo nei casi, circoscritti e documentati, di sospensione e posticipazione delle operazioni di riattivazione per motivi di sicurezza degli addetti alle riparazioni (vengono quindi esclusi i semplici casi di mera inagibilità delle strade o di caduta di alberi, a cui il distributore può far fronte reperendo mezzi speciali per rimuovere il problema).
L’indennizzo automatico per interruzioni entro le 72 ore sarà invece a carico del Fondo eventi eccezionali, alimentato da un contributo in bolletta dei clienti domestici e non domestici, in media e bassa tensione, e dalle imprese attraverso apposite penalità.
Le novità, approvate dall’Autorità con la deliberazione 127/2017/R/eel, saranno valide dal 1° ottobre 2017.