[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][vc_column_text]Con l’ultima Legge di Bilancio è stata modificata la normativa dell’Ecobonus sul risparmio energetico, prorogata fino al 31 dicembre 2019.
Come funziona l’Ecobonus
L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires. La misura della detrazione e il tetto massimo di spesa cambia in base alla tipologia di intervento. La detrazione al 65% viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo. E’ possibile detrarre tutte le spese che riguardano i lavori, anche quelle relative al progetto e quelle amministrative. Per i soggetti privati la spesa detraibile è comprensiva dell’IVA, sia per la detrazione al 65% che per quella al 50%.
Chi ha diritto all’Ecobonus
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti residenti e non residenti che possiedono l’immobile a qualsiasi titolo.
I beneficiari del diritto alle agevolazioni che possono fare richiesta sono:
- le persone fisiche: il proprietario, l’inquilino, soggetti in comodato o i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, il familiare convivente con il detentore del titolo;
- i contribuenti con reddito (persone fisiche e società di persone o di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- gli Istituti autonomi per le case popolari o gli enti che hanno le stesse finalità sociali (c.d. società “in house providing”).
Ecobonus, le tipologie di intervento
Gli interventi che rientrano nell’agevolazione, sono i seguenti:
- Interventi di riqualificazione energetica a patto che si realizzi una diminuzione del fabbisogno energetico annuo rispetto ai valori indicati nell’allegato A del D.M. 11/03/2008 per gli interventi iniziati nel 2008 e anni successivi. Per questo tipi di intervento, la detrazione 65% spetta fino ad una spesa di 100 mila euro.
- Interventi su edifici esistenti concernenti coperture e pavimenti, finestre e infissi, a patto che si realizzi una diminuzione o pari valori indicati dall’Allegato B, punto 2, del DM 11/3/2008 e DM 26/1/2010. La detrazione Ecobonus spetta fino ad un tetto massimo di spesa di 60.000 euro. La sostituzione di infissi e schermature, per effetto della Legge di Bilancio, scende dal 65 al 50% dal 1° gennaio 2018.
nstallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sia per uso domestico che industriale e sia per l’acquisto di impianti termodinamici per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, in questo caso però la detrazione spetta solo per la componente per l’acqua. - Sostituzione impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia quindi anche per l’acquisto di pompe di calore ad alta efficienza e impianti a basso assorbimento di energia, e sostituzione dei vecchi scaldabagni con scaldacqua a pompa di calore. La detrazione 65% spetta entro un massimo di spesa di 30 mila euro. La detrazione per le spese di sostituzione o installazione caldaie a condensazione dal 1° gennaio 2018, varia come detto in precedenza.
Nell’Ecobonus sono ammesse inoltre le spese per eseguire gli interventi di risparmio energetico come ad esempio i costi per l’installazione dei pannelli solari, opere murarie, eventuali lavori di deviazione e allacciamenti, smontaggio e prestazioni professionali per la redazione della certificazione energetica indispensabile per far fruire al contribuente la detrazione spettante.
Tipologia Intervento
|
Incentivo massimo |
Aliquota detrazione |
Riqualificazione energetica globale |
100mila € |
65 % |
Interventi sull’involucro dell’edificio: coibentazione di pareti, soffitti, tetti e pavimenti |
60mila € |
|
Installazione di pannelli solari termici per l’acqua calda |
60mila € |
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Sostituzione degli impianti di riscaldamento (caldaie a condensazione A con un sistema termoregolazione evoluto) |
30mila € |
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Installazione di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia |
30mila € |
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Installazione di micro-cogeneratori (con un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%) o generatori ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o generatori d’aria calda a condensazione |
100mila € |
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Installazione di dispositivi multimediali* per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e ACS (domotica, building automation) |
– |
|
Acquisto e installazione di finestre e infissi |
60mila € |
50 % |
Installazione di schermature solari (allegato M del decreto legislativo n. 311/2006) |
60mila € |
|
Sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie a condensazione classe A |
30mila € |
|
Sostituzione degli impianti di riscaldamento con caldaie alimentate a biomassa |
30mila € |
*I dispositivi multimediali per il controllo da remoto devono poter consentire:
-
l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti
-
mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici
-
mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione
Per quali edifici è concessa la detrazione fiscale
Gli interventi di miglioramento devono essere eseguiti su unità immobiliari o su edifici (o parti di essi) esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli rurali e strumentali per attività d’impresa o professionale.
Se l’edificio è in via di costruzione non è possibile fare la richiesta per tali opere.
Ecobonus per condomini
La detrazione al 65% per interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e per le singole unità del condominio è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021. L’agevolazione è legata agli obbiettivi raggiunti e per gli interventi sui condomini aumenta quando si riesce a conseguire un determinato indice di prestazione energetica. La detrazione è commisurata al tipo di intervento per promuovere gli interventi che portano ad un maggior risparmio energetico.
La detrazione fiscale viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo:
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2019 per interventi sulle singole unità immobiliari
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
- 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
- 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).
- Le detrazioni più elevate al 70 e 75% su parti comuni vanno calcolate su una spesa complessiva inferiore a 40.000 euro moltiplicato per le unità immobiliari dell’edificio.
Come inviare la richiesta per l’Ecobonus
Per beneficiare della detrazione non è necessaria alcuna comunicazione preventiva ma risulta essenziale trasmettere all’Enea, entro 90 giorni e in via telematica, attraverso l’applicazione web che trovi sul portale online dedicato,dalla fine dei lavori:
- le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007);
- la scheda informativa, relativa agli interventi realizzati.
Se la complessità dei lavori eseguiti non trova un’adeguata descrizione negli schemi messi a disposizione dall’Enea, è possibile mandare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori.
Va indicato il riferimento “Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica” e l’indirizzo è il seguente:
ENEA – Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile
Via Anguillarese 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Per qualsiasi altra informazione consigliamo di visitare il sito dell’Enea.
Documenti per l’Ecobonus
Una volta completati i lavori per la riqualificazione energetica il contribuente per fruire dell’agevolazione fiscale e quindi ufficializzare la detrazione Irpef o IRES deve presentare una specifica documentazione Ecobonus, ovvero:
- Certificazione energetica dell’edificio che non va richiesta se l’intervento di riqualificazione è consistito in infissi sul singolo alloggio, installazione pannelli solari o caldaie, pompe di calore o in impianti geotermici.
- Scheda informativa degli interventi realizzati, il contribuente in questo caso può utilizzare la scheda semplificata, compilabile.
- Attestazione di corrispondenza dell’intervento ai requisiti indicati dalla legge. Tale certificazione, va redatta solo in caso di installazione finestre e infissi, sostituzione impianto climatizzazione invernale che se inferiore a 100 kw può essere sostituita dalla dichiarazione del produttore, mentre per la sostituzione dello scaldacqua serve quella del tecnico abilitato.
- La Certificazione energetica e la scheda informativa devono essere spedite entrambe all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori esclusivamente per via telematica.
Ai fini di riconoscimento dell’agevolazione fiscale, occorre che i pagamenti delle spese di intervento di riqualificazione energetica da portare in detrazione, siano effettuati obbligatoriamente con bonifico parlante.
Documenti da conservare per i controlli dell’Agenzia delle Entrate
- Asseverazione del tecnico abilitato.
- Dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della documentazione trasmessa all’ENEA + copia inviata.
- Fatture, ricevute fiscali delle spese effettuate relative all’Ecobonus.
- Ricevuta dei bonifici effettuati, fatta eccezione per le imprese.
- Per interventi sulle parti comuni condominiali: copia delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese
- Per gli interventi effettuati dall’affittuario-usufruttuario: dichiarazione di consenso all’intervento da parte del proprietario.
- Documentazione che attesti l’esistenza dell’edificio oggetto della detrazione Ecobonus quindi vanno bene iscrizione al catasto dell’immobile o richiesta di accatastamento, oppure, copia F24 IMU eventualmente dovuta.
Come fare il bonifico per l’Ecobonus
I pagamenti delle spese devono essere effettuati secondo precise modalità a seconda della tipologia del contribuente:
- Contribuente senza partita IVA: bonifico bancario o postale
- Altri contribuenti: qualsiasi forma
Inoltre il bonifico deve essere «parlante«, ossia devono essere indicati espressamente queste informazioni:
- la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Se per errore il bonifico non indica tutti i dati richiesti, puoi beneficiare della detrazione solo se sei in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare n. 43/2016).
Cessione del Credito dell’Ecobonus
Una novità riguarda i contribuenti incapienti che si trovano nella «no tax area«, che possono cedere il credito derivante dalla detrazione alle società che hanno eseguito i lavori oppure ad altri soggetti privati. La cessione del credito è stata estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica.
In questo modo anche gli inquilini incapienti potranno sfruttare l’agevolazione, chiedendo in cambio uno sconto ai fornitori a cui hanno ceduto il credito.
Ecobonus per l’edilizia popolare
Dal 2018 tale bonus è stato esteso anche all’edilizia popolare, come gli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e altri enti che hanno le stesse finalità e i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di house providing, costituite al 31 dicembre 2013.
Gli interventi di efficienza dovranno essere realizzati su immobili di loro proprietà, o gestiti per conto del comune, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle cooperative a proprietà indivisa in relazione ad interventi realizzati su immobili assegnati ai propri soci.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]