Decreto vaccini, facciamo chiarezza

Sono arrivate dal Ministero della Salute le prime indicazioni operative sull’applicazione del decreto legge sull’obbligo vaccinale. Nei giorni scorsi infatti il Ministero della Salute ha emanato una Circolare con le indicazioni sull’applicazione del decreto 7 giugno 2017, n. 73, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”.

Il documento ribadisce che l’obiettivo delle norme è di rendere obbligatorie le vaccinazioni verso malattie a rischio epidemico, per raggiungere e mantenere la copertura vaccinale del 95% raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità per garantire l’immunità di gregge.

Le vaccinazioni per le quali è introdotto l’obbligo sono gratuite in quanto già incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza.

L’obbligo vaccinale riguarda anche i minori stranieri non accompagnati, cioè i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato.

Il recupero dei non vaccinati o dei vaccinati parzialmente, a cura delle ASL competenti, necessita di una valutazione da parte del sanitario. “La ASL territorialmente competente ha un ruolo centrale nella prevenzione e nella verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale e nel percorso che da tale verifica prende avvio”, prosegue il Ministero.

Sono previste campagne di informazione per i cittadini: dal 14 giugno sarà attivato il numero telefonico 1500 al quale risponderanno i medici del Ministero per fornire ai cittadini informazioni e risposte sulle novità introdotte dal decreto-legge. Il numero sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 16.

Il decreto legge dispone che dodici vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella

In base all’anno di nascita, viene poi precisato quanto segue:

Per i nati dal 2001 al 2004: vi è l’obbligo di effettuare, ove non siano già state somministrate,  oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite), l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, che sono vaccinazioni raccomandate dal Calendario vaccina le di cui al D.M. 7 aprile 1999 “Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per  l’età evolutiva” e dal Piano Nazionale Vaccini 1999 – 2000;

Per i nati dal 2005 al 2011: vi è l’obbligo di attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005 – 2007 che prevede, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse e l’anti-Haemophilus  influenzae tipo b;

I nati dal 2012 al 2016: dovranno attenersi al Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012 – 2014 e, quindi, effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus  influenzae tipo b e l’anti-meningococcica C;

Per i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato – Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017 – 2019, dovranno rispettare il Calendario vaccinale in esso incluso. Oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, bisognerà effettuare l’anti-morbillo, l’anti-parotite, l’anti-rosolia, l’anti-pertosse, l’anti-Haemophilus influenzae tipo b, l’anti- meningococcica C, l’anti-meningococcica B e l’anti-varicella.

Casi di esonero

Il minore è esonerato dall’obbligo di vaccinazione in caso di immunizzazione a seguito di malattia naturale, che dovrà essere certificata. Le vaccinazioni obbligatorie potranno essere omesse o differite dove c’è “un accertato pericolo per la salute dell’individuo”, che devono essere attestata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Decreto Vaccini – La Guida del Ministero della Salute