Tra le novità del Ddl Concorrenza emerge l’introduzione della c.d. Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale, o danno biologico, subìto dalle vittime dei sinistri stradali.
Un intervento oltremodo necessario per garantire il pieno risarcimento del danno subìto e al fine di razionalizzare i costi gravanti sul settore assicurativo.
Danno biologico, la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno
Sulla materia dovrà intervenire un decreto del Presidente della Repubblica, da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore (29 agosto 2017) della disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, al fine di predisporre una specifica tabella unica su tutto il territorio italiano riguardante le menomazioni all’integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti e il valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso.
Danno biologico, i criteri e i principi della Tabella unica
La tabella unica riguarderà solo le vittime di sinistri e sarà redatta tenendo conto dei criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamando dunque implicitamente le Tabelle di Milano.
Tra i principi e i criteri direttivi richiamati dalla nuova legge per la predisposizione della tabella emerge la definizione di danno biologico, quale “lesione temporanea o permanente dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”.
La Tabella dei valori economici si dovrà fondare sul sistema a punto variabile in funzione dell’età e del grado di invalidità: il valore economico del punto sarà in funzione crescente della percentuale di invalidità, mentre sarà in funzione decrescente dell’età del soggetto.
La tabella unica nazionale si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.