A partire da domani 4 maggio potrà essere richiesto il Bonus mamma, il contributo una tantum di 800 euro corrisposto a chi sarà mamma nel 2017. La domanda per il “premio alla nascita” può essere presentata sia sul sito dell’Inps che attraverso i servizi telematici gestiti dai patronati.
Il bonus, non legato al reddito, è destinato alla nascita o all’adozione di un minore e sarà corrisposto dall’Inps su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’8° mese) oppure alla nascita o adozione o affido, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.
Il bonus può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal primo gennaio 2017:
- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale;
- nei casi di affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale.
Il premio è concesso dall’Inps in un’unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione, a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.
REQUISITI GENERALI BONUS MAMMA
Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l’assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):
- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane per effetto dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 251/2007;
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del Decreto Legislativo n. 286/1998 oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo n. 30/2007, come da indicazioni ministeriali relative all’estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento (cfr. circolare INPS 214 del 2016).
MATURAZIONE DEL PREMIO ALLA NASCITA O ALL’ADOZIONE
Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all’INPS.
La domanda va presentata dopo il compimento del 7° mese di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.
Se la domanda del premio è presentata in relazione al parto, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.
In caso di adozione/o affidamento preadottivo si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2: in particolare – se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo ex art. 22, comma 6, della legge 184/1983), abbreviando così i tempi di definizione della domanda – è necessario che nella domanda siano riportati gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento stesso presso l’Amministrazione che lo detiene.
Inoltre, se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria – se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1– è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).
La domanda deve essere presentata telematicamente all’Inps mediante una delle seguenti modalità:
- via web, utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente;
- tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per la certificazione dello stato di gravidanza si può indicare una delle seguenti opzioni:
- presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione dello stesso a mezzo raccomandata;
- indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL;
- indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza;
- per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino. Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.