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Assofin: moratoria COVID 19 per il credito ai consumatori

Riattivazione ed estensione del termine al 31 marzo 2021

In considerazione del permanere della grave crisi economica e sociale indotta dalla pandemia da Covid-19, lo scorso 2 dicembre la European Banking Authority ha comunicato la riattivazione delle proprie linee guida sulle moratorie e l’estensione del termine di validità al 31 marzo 2021 (cfr. https://eba.europa.eu/ebareactivates-its-guidelines-legislative-and-non-legislative-moratoria).

Il settore del credito al consumo, in relazione al permanere delle condizioni di grave vulnerabilità delle famiglie italiane e conformemente alle indicazioni dell’EBA, ha quindi deciso di riproporre la moratoria promossa da Assofin e di estenderne la possibilità di accesso al 31 marzo 2021.

Come la moratoria originaria lanciata lo scorso aprile (che aveva come termine il 30 giugno 2020, poi esteso al 30 settembre 2020), anche questa segue le linee tracciate dal Final Report EBA/GL/2020/02 del 2 aprile 2020 “Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan repayments applied in the light of the COVID-19 crisis”, nella versione aggiornata al 2 dicembre 2020; sono dunque applicabili le regole di segnalazione e di supervisione dallo stesso previste.

BENEFICIARI

I titolari di contratti di credito ai consumatori che, come effetto dell’emergenza Covid-19, a partire da una data successiva al 21 febbraio 2020 e sino alla data ultima del 31 marzo 2021 si trovino, al momento della richiesta, in una situazione di temporanea difficoltà economica dovuta a:

  •  Cessazione del rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  • Cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione);
  •  Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  •  I lavoratori autonomi e liberi professionisti che abbiano registrato nel trimestre precedente quello della domanda di sospensione una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus. Tale riduzione dovrà essere autocertificata con le modalità previste dalla legge.
  •  gli eredi che presentino le caratteristiche dianzi elencate di soggetti deceduti che avessero stipulato contratti non assistiti da polizza di protezione del credito che preveda il pagamento di un indennizzo pari al capitale residuo.

 

RICHIESTA E DURATA

La sospensione deve essere espressamente richiesta dai possibili beneficiari e concessa dagli intermediari una volta verificata la presenza di una delle condizioni testé individuate.
La sospensione può avere durata fino a sei mesi; ove in precedenza il richiedente avesse già beneficiato di un periodo di sospensione delle rate concesso ai sensi della Moratoria Covid-19 Assofin, tale termine è ridotto di un numero di mensilità pari a quello della precedente interruzione dei pagamenti. In ogni caso in accordo col cliente possono essere previste durate inferiori.

 

FINANZIAMENTI OGGETTO DELLA SOSPENSIONE

Si può chiedere la sospensione del pagamento della rate dei finanziamenti di importo superiore a 1.000 euro (importo finanziato) e durata originaria superiore a sei mesi, concessi da banche e intermediari finanziari a favore di consumatori e stipulati fino al momento in cui verrà lanciata la moratoria.
La sospensione può essere richiesta per finanziamenti per i quali alla data del 21 febbraio 2020 non risultassero ritardi di pagamento tali da comportare la necessità di qualificare le relative posizioni in default o forborne, ovvero per i quali non fosse intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso.
Gli intermediari possono applicare le linee guida EBA anche ad esposizioni riclassificate in default a causa di ristrutturazioni onerose e/o forborne sulla base di moratorie applicate dal 1° ottobre 2020 fino al 1° dicembre 2020, a condizione che esse soddisfino i requisiti di cui al punto 10 delle stesse linee guida (“Criteria for general payment moratoria”).
Le operazioni di CQS possono essere incluse nel perimetro di applicazione della sospensione solo alle seguenti condizioni:
• che l’ATC accetti e quindi risulti giuridicamente obbligata a recuperare, sino al totale recupero degli importi, le rate temporaneamente sospese comprensive degli interessi maturati nel periodo di  sospensione, mediante:

a) il loro accodamento a partire dalla fine piano di ammortamento contrattuale originario;
b) ovvero tramite eventuali trattenute da effettuarsi, anche nel corso dell’ammortamento del prestito, in via aggiuntiva rispetto a quelle già dovute ai fini del rimborso dello stesso, nel rispetto, tuttavia, dei limiti di importo e di coesistenza con altre trattenute previsti dalla legge;

  •  che le compagnie accettino che le polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego) abbiano validità anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

CARATTERISTICHE DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può riguardare, alternativamente:

  1. il pagamento dell’intera rata mensile del finanziamento per una durata fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili).
  2.  il pagamento della sola quota capitale fino a 6 mesi (o equivalente in caso di rate non mensili). La determinazione della modalità di sospensione compete al creditore in funzione delle sue peculiarità operative. La sospensione comporterà un prolungamento del periodo di ammortamento corrispondente alla
    sospensione concordata (c.d. slittamento). Al cliente non verranno addebitati oneri o costi relativi all’espletamento delle procedure necessarie per l’attivazione della sospensione.
  3. Nell’ipotesi di sospensione dell’intera rata nel periodo di sospensione sono applicati interessi, calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario, garantendo, comunque, la costanza del Net Present Value del finanziamento.

Gli interessi maturati dovranno essere rimborsati dopo il periodo di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

  • a partire dal pagamento della prima rata in scadenza. Gli interessi maturati saranno suddivisi in
    quote di pari importo e in numero uguale alle rate residue del finanziamento. Ogni quota interessi
    sarà quindi aggiunta all’importo della rata prevista dal contratto originario;
  •  in un’unica soluzione, in occasione del pagamento della prima rata in scadenza dopo il periodo di
  • sospensione, ovvero in occasione del pagamento dell’ultima rata del finanziamento con l’aggiunta di alcune rate a fine piano, corrispondenti all’importo degli interessi maturati nel periodo di sospensione dei pagamenti (c.d. accodamento).

 Nell’ipotesi di sospensione della sola quota capitale, nel periodo di sospensione verranno corrisposti solo gli interessi calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) previsto dal contratto di finanziamento originario e, terminato il periodo di sospensione, si riprenderà il pagamento degli importi delle rate previste dal contratto.
In presenza di polizze assicurative che assistono il credito (rischio vita ed impiego), sarà discrezione delle compagnie prolungare la validità di dette polizze anche oltre la durata contrattuale del piano di ammortamento per il tempo necessario al pagamento delle rate sospese.

MODALITÀ DI FORMALIZZAZIONE E SEGNALAZIONE ALLE AUTORITA’

La formalizzazione delle modifiche contrattuali intervenute a seguito dell’applicazione della moratoria potrà essere effettuata, sino al termine di vigenza previsto ed eventualmente esteso, con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Liquidità (DL 8 marzo 2020 n. 23) come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40.
Secondo quanto previsto dal Final Report dell’EBA, gli operatori notificheranno alle competenti Autorità
nazionali, e dunque alla Banca d’Italia, l’adesione alla moratoria Assofin ed all’allungamento dei suoi termini
di applicazione e forniranno le informazioni pertinenti.
Come precisato nel nuovo aggiornamento delle linee guida, gli intermediari sono inoltre tenuti a notificare alle Autorità competenti il piano che delinea i processi, le fonti di informazione e le responsabilità nell’ambito
della valutazione della potenziale improbabilità di pagamento dei beneficiari della moratoria, per consentire alle stesse Autorità di valutarne la solidità.