Divorzio, il nuovo assegno avrà «natura assistenziale» e sarà essere proporzionato «all’autosufficienza» del richiedente.
Cambia tutto in materia di assegno in caso di divorzio: con la sentenza n. 11504/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito dei nuovi criteri per il riconoscimento del trattamento economico all’ex coniuge debole. In particolare, viene a cadere il parametro che basava l’assegno sul precedente tenore di vita matrimoniale: la Suprema Corte, difatti, chiarisce che l’assegno divorzile ha «natura assistenziale» e deve essere proporzionato «all’autosufficienza» del richiedente.
Non conterà più, quindi, la differenza di reddito tra moglie e marito al momento della separazione e del successivo divorzio, ma il fatto che il richiedente non sia oggettivamente in grado di mantenersi da solo. Richiedendo prove più convincenti che in passato per testimoniare lo stato di oggettiva difficoltà economica.
Assegno divorzio: cos’è?
L’assegno divorzile è un assegno periodico che deve essere corrisposto da un ex coniuge all’altro (il cosiddetto coniuge debole), fino al momento in cui il beneficiario stesso passi a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.
La finalità di questa prestazione è, o meglio era, quella di garantire anche all’ex coniuge economicamente più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
Per determinare la misura dell’assegno divorzile, sino ad oggi, il giudice doveva aver riguardo sia all’autosufficienza economica del coniuge debole, sia al tenore di vita matrimoniale. Ora, con la sentenza della Cassazione, cambia la natura di questa prestazione, che diventa di assistenza. Di conseguenza, da ora in poi l’assegno deve essere determinato solo in rapporto all’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge richiedente.
Cosa deve accertare il giudice
Se l’ex coniuge richiede l’assegno divorzile, il giudice deve accertarne la spettanza in due fasi, secondo quanto previsto dalla legge sul divorzio:
- La prima è volta a stabilire l’esistenza o meno del diritto al mantenimento;
- La seconda a quantificare l’esatto ammontare dell’assegno.
La Cassazione, in merito alla spettanza o meno dell’assegno, chiarisce che la corresponsione di un assegno periodico è dovuta soltanto se il coniuge richiedente non dispone di mezzi adeguati per mantenersi o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Il nuovo parametro per calcolare l’assegno di mantenimento viene individuato nel raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente: se quest’ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non ha più diritto ad ottenere l’assegno di mantenimento.
Si ha quindi diritto al trattamento soltanto se ci si trova in una situazione obiettiva di non autosufficienza. La Suprema Corte, a proposito della non autosufficienza, individua degli indici rivelatori, ossia dei parametri obiettivi dai quali si desume questa condizione.
Secondo quanto stabilito nella sentenza della Cassazione, gli indici rivelatori della mancanza di mezzi adeguati e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive sono:
- possesso di redditi e di cespiti patrimoniali: a questo proposito, rilevano i redditi di qualsiasi specie e i beni posseduti, sia mobili che immobili; particolarmente importante, sotto questo punto di vista, la disponibilità di un’abitazione;
- capacità lavorativa personale: le possibilità effettive di occupazione vanno parametrate in base all’età del coniuge, alle sue condizioni di salute, al sesso e alle condizioni del mercato, sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi.
Il coniuge che richiede l’assegno deve allegare, dedurre e provare la condizione di non autosufficienza, mentre l’altro ex coniuge deve provare il contrario, ossia la sussistenza di capacità lavorativa, redditi e di beni mobili o immobili.
Se il giudice ritiene il coniuge debole non economicamente autosufficiente, riconosce la spettanza dell’assegno divorzile.
Misura dell’assegno divorzio
Una volta stabilita la spettanza dell’assegno, questo deve essere quantificato.
In particolare, la misura viene determinata dal giudice considerando:
- le condizioni di entrambi i coniugi;
- i redditi di entrambi i coniugi;
- il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare;
- il contributo personale ed economico di ciascuno alla formazione del proprio patrimonio;
- il contributo personale ed economico di ciascuno alla formazione del patrimonio comune.
Tutti gli elementi devono essere ovviamente valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio.