ATTIVO DAL 9 GENNAIO IL SISTEMA DI RISOLUZIONE RAPIDO E GRATUITO PER LE CONTROVERSIE LEGATE ALL’ACQUISTO DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO
L’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) (istituito con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 116 del 19 maggio 2016) è il nuovo sistema di risoluzione extragiudiziale delle controversie, attivo presso la CONSOB, caratterizzato dall’adesione obbligatoria degli intermediari e dalla natura decisoria della procedura.
L’accesso all’Arbitro è del tutto gratuito per l’investitore e rapido, visto che sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo).
Possono essere sottoposte all’Arbitro le controversie (fino ad un importo richiesto di 500.000 euro) relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio.
CHI È L’ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE
Chi prende le decisioni è il Collegio, composto da 4 membri più il Presidente. Il Presidente e due membri sono individuati e nominati dalla Consob. Gli altri due membri, seppur nominati dalla Consob, sono designati uno dalle associazioni dei consumatori e l’altro dalle associazioni degli intermediari.
Tutti i componenti devono possedere stringenti requisiti di professionalità e di onorabilità e comportarsi con imparzialità.
CHI PUÒ ACCEDERVI?
Possono essere sottoposte all’ACF solo controversie tra un investitore “retail” e un “intermediario”, come individuati dal Regolamento sull’ACF [art. 2, comma 1, lett. g) e h)].
Investitori retail
Sono investitori “retail” i risparmiatori – anche imprese, società o altri enti – che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze, invece possedute dagli investitori “professionali”.
Intermediari
Sono “intermediari” i soggetti attraverso i quali i risparmiatori effettuano i propri investimenti finanziari e sono elencati dal Regolamento sull’ACF.
Si tratta di:
- banche,
- società di intermediazione mobiliare (sim),
- soggetti che gestiscono fondi comuni di investimento,
- sgr (società di gestione del risparmio),
- sicav (società di investimento a capitale variabile)
- sicaf (società di investimento a capitale fisso).
Possono essere chiamati di fronte all’ACF anche analoghi intermediari non italiani, purché, se comunitari, abbiano una succursale in Italia e, se extracomunitari, siano stati autorizzati adoperare nel nostro Paese. Questi soggetti rispondono anche dell’attività dei clienti “professionali” svolta per loro conto da consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (ex promotori finanziari).
Sono “intermediari” anche:
- la società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, anche per l’attività prestata da propri consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;
- i gestori di portali di “crowdfunding”, cioè i soggetti che attraverso il proprio portale web offrono quote o azioni di società da poco costituite o di piccole/medie dimensioni e che operano in settori innovativi;
- le imprese di assicurazione, limitatamente alla distribuzione da parte delle stesse di propri prodotti finanziario-assicurativi;
- i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, nel momento in cui saranno iscritti nell’apposito albo.
TIPOLOGIA DI CONTROVERSIE AMMISSIBILI
L’ACF può decidere solo su controversie relative alla violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.
Servizi di investimento
I servizi di investimento sono quelle attività che offrono gli intermediari al fine di investire i risparmi del cliente in strumenti finanziari (più comunemente “titoli”). Si distinguono in:
- Negoziazione per conto proprio: quando l’intermediario vende direttamente al cliente strumenti finanziari che già possiede o li acquista per sé;
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti: quando l’intermediario esegue ordini di acquisto o vendita di strumenti finanziari non in proprio ma attraverso un altro intermediario;
- Ricezione e trasmissione di ordini: quando l’intermediario riceve dal cliente un ordine di acquisto o vendita di strumenti finanziari e lo trasmette ad altro intermediario per l’esecuzione;
- Sottoscrizione e/o collocamento: quando l’intermediario distribuisce strumenti finanziari nell’ambito di un’offerta al pubblico standardizzata (cioè valida per tutti i destinatari alle stesse condizioni), sulla base di un accordo con l’emittente (o offerente);
- Gestione di portafogli: quando l’intermediario gestisce, a sua discrezione nell’ambito però di una politica di investimento predeterminata, il patrimonio del cliente investendolo in strumenti finanziari;
- Consulenza in materia di investimenti: quando l’intermediario fornisce al cliente raccomandazioni personalizzate relative a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata se è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente stesso.
Servizio di gestione collettiva del risparmio
Il servizio di gestione collettiva del risparmio è offerto da specifici soggetti (sgr, più raramente sicav o sicaf) appositamente autorizzati, che investono le somme raccolte da più clienti in titoli secondo una predeterminata politica di investimento. L’esempio tipico sono i fondi comuni di investimento mobiliare.
Verificato che la controversia rientri nell’ambito di operatività dell’ACF, occorre ancora fare attenzione a che:
– la somma richiesta all’intermediario non superi i 500.000 euro;
– sugli stessi fatti oggetto di ricorso non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziarie delle controversie;
– sia stato preventivamente presentato un reclamo all’intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione.
Attenzione: il reclamo deve avere ad oggetto i fatti che poi saranno alla base del ricorso all’ACF.
COME PRESENTARE RICORSO ALL’ACF
Il ricorso deve contenere il nome dell’intermediario, la descrizione di cosa gli si rimprovera e l’esposizione dei relativi fatti, nonché l’indicazione della somma che si chiede all’intermediario stesso.
Si può presentare il ricorso direttamente oppure per il tramite di un’Associazione dei Consumatori o di un procuratore.
Ricorrere all’ACF è gratuito.
La presentazione del ricorso avviene online, attraverso il sito web dell’ACF (www.acf.consob.it, disponibile dal 9 gennaio 2017). Occorre registrarsi sul sito e, ottenute le credenziali, accedere all’area riservata e proporre il ricorso.
I documenti necessari sono: documento d’identità del ricorrente, reclamo presentato all’intermediario e relativa attestazione di presentazione.
Per i primi due anni, e quindi fino all’8 gennaio 2019, sarà possibile, per chi non si fa assistere da procuratori o associazioni dei consumatori, presentare il ricorso in modalità cartacea, compilando un modulo scaricabile dal sito e inviandolo all’ACF tramite i canali tradizionali (raccomandata, Pec, ecc.).
TEMPI E DECISIONE
Ricevuto il ricorso, l’ACF entro 7 giorni valuta se è completo e regolare. Nel caso non lo sia, invia una richiesta di chiarimenti e/o integrazioni al ricorrente, altrimenti lo invia tempestivamente all’intermediario.
Tutte le comunicazioni e gli atti del procedimento vengono inviati telematicamente, in tempo reale. Si crea, per ogni ricorso, un fascicolo informatico, che contiene gli atti del procedimento, in ogni momento visionabile dalle parti attraverso l’area riservata del sito dell’ACF.
L’inserimento di ogni nuovo atto viene comunicato alle parti stesse tramite una mail.
L’intermediario ha 30 giorni (45nel caso si faccia assistere da un’associazione di categoria) per presentare le proprie osservazioni (“deduzioni”) con le quali cercherà di difendersi dalle tesi del ricorrente e provare di aver agito nel rispetto delle regole. Dovrà anche trasmettere tutta la documentazione relativa alla controversia.
La controparte (risparmiatore), avvertita via e-mail dell’inserimento della documentazione difensiva dell’intermediario, può replicare nei successivi 15 giorni, caricando a sua volta nel sistema ulteriori considerazioni e documentazione.
Avvertito via e-mail dell’avvenuta replica del ricorrente, l’intermediario può a sua volta, entro 15 giorni, sempre con le stesse modalità, controreplicare.
A questo punto, il fascicolo è chiuso e la controversia è pronta per essere sottoposta al Collegio dell’ACF per la decisione.
Nulla impedisce all’intermediario, se riconosce le ragioni del ricorrente, di scegliere un’altra via: proporre un accordo per chiudere la controversia prima della decisione dell’ACF.
L’ACF, entro 90 giorni dalla chiusura del fascicolo, adotta la decisione. Questo termine, se la questione è particolarmente complessa o nuova ovvero se entrambe le parti lo chiedono, può essere prorogato per non più di 90 giorni.
Considerato che i vari passaggi per la formazione del fascicolo dovrebbero al massimo prendere 90 giorni, la decisione è assunta, di norma, a meno che non intervenga la proroga di cui sopra, entro 6 mesi dalla presentazione del ricorso da parte dell’investitore.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA
Il Collegio accoglie la domanda del ricorrente quando, sulla base dei fatti e della documentazione prodotta dalle parti, la ritiene fondata.
Spetta all’intermediario provare di aver rispettato gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nei confronti dell’investitore.
Se accoglie la domanda, il Collegio indica il comportamento che l’intermediario dovrà tenere e il relativo termine (di norma 30 giorni). Normalmente si tratterà di pagare una somma di denaro, ma potrebbe anche trattarsi di altro (ad esempio consegnare determinati documenti al ricorrente).
Se l’intermediario non esegue la decisione, ne è data notizia sul sito dell’ACF, su due quotidiani nazionali e sulla pagina iniziale del sito dell’intermediario stesso, con conseguente danno reputazionale per l’intermediario stesso. Quindi, se gli intermediari non eseguono le decisioni dell’ACF, gli altri investitori ne saranno informati e potranno trarne le conseguenze.
Ovviamente, se l’intermediario non esegue la decisione, l’investitore potrà rivolgersi all’Autorità giudiziaria e vantare la decisione a sé favorevole dell’ACF.
Infine, se l’ACF non accoglie la domanda dell’investitore, in tutto o in parte, questi potrà sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
CASI PARTICOLARI
Interruzione del procedimento
Questo avviene quando, sugli stessi fatti, dopo la presentazione del ricorso, vengono avviate altre procedure di risoluzione extra-giudiziale delle controversie. Se queste procedure falliscono, è possi-bile riattivare il procedimento dinanzi l’ACF entro 12 mesi.
Estinzione del procedimento
Avviene quando:
- sui medesimi fatti vengono avviati procedimenti giurisdizionali o arbitrali;
- il ricorrente rinuncia espressamente al ricorso.
Correzione di errori materiali
Infine, nel caso la decisione contenga errori materiali (ad esempio un errore di calcolo nel definire la somma da pagare al ricorrente), ciascuna parte entro 30 giorni dalla sua adozione può chiederne la correzione. Il Collegio ha 45 giorni per decidere al riguardo.
Anche gli atti con i quali si chiede l’interruzione, l’estinzione o la correzione della decisione sono proposti in via telematica attraverso il sito dell’ACF.