Adoc: “il Governo ascolti la Commissione europea: i consumatori devono poter scegliere tra voucher e rimborsi”

[vc_row type=»in_container» full_screen_row_position=»middle» scene_position=»center» text_color=»dark» text_align=»left» overlay_strength=»0.3″ shape_divider_position=»bottom»][vc_column column_padding=»no-extra-padding» column_padding_position=»all» background_color_opacity=»1″ background_hover_color_opacity=»1″ column_shadow=»none» column_border_radius=»none» width=»1/1″ tablet_text_alignment=»default» phone_text_alignment=»default» column_border_width=»none» column_border_style=»solid»][vc_column_text]“L’Adoc non può certamente ritenersi pienamente soddisfatta delle decisioni prese dal Governo a tutela dei Consumatori. Risulta esserci molto lavoro da fare. Ci sono ancora molte incongruenze ad l’art. 88 bis della LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che in relazione all’annullamento dei viaggi a causa dell’emergenza da Covid19,  consente alle agenzie di viaggi ed ai tour operator di emettere – in alternativa al rimborso in denaro – un voucher di pari valore da utilizzare entro un anno dall’emissione che assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Continuiamo ad auspicare una presa di coscienza del problema da parte del Governo, lo invitiamo a recepire i rilievi della Commissione europea: «passeggeri e i viaggiatori devono avere la scelta di optare tra voucher e rimborso».

“Auspichiamo inoltre che i prestatori di servizio possano venire incontro ai consumatori permettendo per esempio che il voucher sia cedibile a familiari e amici, qualora non venisse utilizzato dall’acquirente o proponiamo per esempio che qualora non venga utilizzato entro un anno dalla fine dell’emergenza si proceda al rimborso.” – afferma Roberto Tascini, Presidente dell’Adoc. “L’Adoc è abituata a ragionare ponderando tutti gli interessi degli attori in campo, troviamo tuttavia ingiusto che il peso della crisi venga scaricato solamente sui consumatori.”

 

L’Adoc vuole fornire una guida e indicazioni concrete ai cittadini consumatori, informandoli sui loro diritti e su ciò che è possibile fare ricorrendo una serie di situazioni.

In caso di trasferimenti aerei, ferroviari o marittimi il legislatore dell’emergenza ha previsto che i divieti dell’Autorità integrano il caso di “impossibilità sopravvenuta” con la conseguenza che sussiste il diritto del viaggiatore di vedersi rimborsato l’intero costo del viaggio (se questo deve svolgersi durante il periodo dell’emergenza).

I consumatori interessati devono richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla data prevista per la partenza, allegando la documentazione richiesta (ad esempio il titolo di viaggio). Suggeriamo, quindi, ai viaggiatori, anche se hanno già presentato al vettore una richiesta di rimborso, di ripresentarla, così da fare riferimento alla legge 27 aprile 2020 n. 27 e specificare in quale situazione rientrano. Il vettore, entro quindici giorni dalla richiesta, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

VIAGGI SUCCESSIVI AL PERIODO DI EMERGENZA

Per i trasferimenti in aereo previsti per date successive al periodo di emergenza si applica la disciplina generale, cioè il regolamento (ce) n. 261/2004 e quindi, in caso di cancellazione del volo da parte della compagnia, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione. Il rimborso deve avvenire entro 7 giorni (non 15 come previsto nel decreto) ed è il passeggero a scegliere tra rimborso o imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente (a seconda della disponibilità di posti). Quanto all’ulteriore compensazione pecuniaria, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici strategie commerciali dell’operatore.

Qualora, invece il volo sia confermato, bisognerà comprendere in quale situazione ci troveremo alla data prevista per la partenza per determinare il diritto del consumatore a recedere dal contratto: in simili casi, infatti (ad esempio viaggi estivi), pur comprendendo l’ansia di chi attualmente è preoccupato per gli sviluppi dell’emergenza, dobbiamo invitare i consumatori alla calma anche perché attualmente la normativa non consente di disdire questo tipo di viaggi.

 VIAGGI CONSENTITI

Per chi può ancora viaggiare e deve prendere un aereo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, oppure rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, se è la compagnia a cancellare il volo pur in assenza di specifici divieti sanitari, allora scatta il Regolamento (CE) n. 261/2004 e il passeggero ha diritto, a sua scelta, al rimborso entro 7 giorni o alla riprotezione su un volo successivo. Anche in questo caso, per valutare se sono dovuti anche gli indennizzi pecuniari previsti dalle norme europee, bisognerà valutare se la cancellazione del volo sia determinata da circostanze eccezionali o da semplici strategie commerciali dell’operatore.

TRASPORTO AEREO

Viaggi in aereo

Il rimborso non è dovuto (tasse aeroportuali a parte, che devono essere restituite) se il passeggero rinuncia in modo volontario a un volo che viene effettuato normalmente. La normativa europea prevede che il rimborso sia dovuto esclusivamente se è la compagnia aerea a cancellare il volo. È il passeggero a scegliere tra rimborso o imbarco su di un volo alternativo per la destinazione finale in data successiva a lui più conveniente. Ricordiamo che gli spostamenti sono consentiti solo per comprovate esigenze

L’Enac ha però esteso il diritto al rimborso anche ai Paesi che applicano restrizioni nei confronti dei viaggiatori italiani. “I passeggeri che sono in possesso di biglietto aereo il cui volo è cancellato, i passeggeri che, pur non avendo subito la cancellazione del volo, sono comunque soggetti alle restrizioni di Paesi terzi imposte nei confronti delle persone che provengono o che abbiano soggiornato in Italia negli ultimi 14 giorni e i passeggeri che per ordine delle Autorità sono soggetti a misure di contenimento dell’epidemia da Covid19 e che quindi non possono usufruire del biglietto aereo – si legge  nella nota dell’Enac – hanno diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore”. Continua la nota “non hanno diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5 del Regolamento del 2004 che regola i casi di cancellazione, negato imbarco e ritardo prolungato in quanto la cancellazione del volo non è dipendente da causa imputabile al vettore”.

Enac ha previsto che, in base a quanto disposto dall’art. 28 del D.L. 2 marzo 2020, n.9, per i viaggi aerei:

  • la richiesta di rimborso/reclamo va in prima istanza rivolta alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto o alle agenzie di viaggio/tour operator, ad esempio nel caso delle gite scolastiche;

IMPORTANTE: inviamo se possibile via Pec la richiesta così si evitano contestazioni sulla data di invio/ricezione della richiesta.

  • nel caso di pratiche commerciali scorrette attuate dal vettore nella procedura di rimborso occorre rivolgersi all’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (www.agcm.it) per le opportune verifiche di competenza. Invece, nel caso il biglietto fosse stato acquistato fuori dall’Italia, si suggerisce di verificare le norme di riferimento e di tutela presenti nello Stato ove è avvenuto l’acquisto;

IMPORTANTE: segnalate all’Adoc eventuali pratiche commerciali scorrette così da poter intervenire anche come Associazione Consumatori. Questo l’indirizzo per le segnalazioni: info@adocnazionale.eu

  • qualora il rimborso venisse negato e ciò comportasse una infrazione al Reg (CE) 261/04 (ad esempio mancato rimborso per la cancellazione di un volo) si potrà inviare, trascorse 6 settimane dalla presentazione della richiesta al vettore, un reclamo ad ENAC seguendo la procedura indicata sul nostro sito alla sezione «Diritti dei passeggeri». Tale reclamo avvierà gli accertamenti dell’Ente ai soli fini sanzionatori nei confronti del vettore;

IMPORTANTE: Adoc può seguire il reclamo per i consumatori, contattata il seguente indirizzo per ogni criticità: info@adocnazionale.eu

L’ENAC, infatti, in quanto Autorità di regolazione e controllo non si occupa delle richieste risarcitorie dei passeggeri e non fornisce consulenze legali sui singoli casi.

ABBONAMENTO TRASPORTI PUBBLICI (BUS, TRENO)

Pur essendo sospesa su tutto il territorio nazionale la circolazione delle persone i servizi di trasporto spesso sono rimasti attivi. Nel caso il servizio sia restato attivo non vi sono rimborsi previsti. Se invece il consumatore viene privato del servizio ha diritto al rimborso della quota parte di abbonamento non usufruita per impossibilità sopravvenuta.

 Rimborsi viaggi

TRENITALIA

I viaggiatori possono ottenere il rimborso integrale per rinuncia al viaggio, indipendentemente dalla tariffa, a seguito delle disposizioni nazionali in materia, giustificando il mancato viaggio con uno dei seguenti motivi:

  1. a) per quarantena, permanenza domiciliare e per tutti i viaggi con arrivo o partenza nelle aree indicate dal provvedimento;
  2. b) per viaggi programmati per partecipare a gite scolastiche, concorsi, manifestazioni, eventi o riunioni che sono stati annullati, rinviati o sospesi dalle autorità competenti;
  3. c) per viaggi programmati verso l’estero dove è impedito o vietato l’arrivo secondo le disposizioni emanate.

I ticket relativi a viaggi su Frecce e Intercity, il rimborso integrale viene garantito da Trenitalia con un bonus elettronico della validità di un anno dall’emissione, e può essere richiesto tramite un apposito webform. Per i treni a media e lunga percorrenza, il rimborso integrale è un bonus utilizzabile entro un anno.

ITALO

Saranno rimborsati, secondo le modalità indicate di seguito, i viaggi da realizzarsi entro il 13 giugno 2020.

Per i viaggi da e per Lombardia, Veneto e Emilia Romagna sono rimborsabili i biglietti acquistati entro il 2 marzo 2020, mentre per i viaggi da e per qualsiasi altra zona del territorio nazionale sono rimborsabili i biglietti acquistati fino al 9 marzo 2020 (incluso).

Tutti i passeggeri interessati dalla rimodulazione dell’offerta per emergenza sanitaria potranno richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite Voucher, utilizzabile per nuovi acquisti di biglietti relativi a viaggi da effettuarsi entro un anno dall’emissione del Voucher stesso. La richiesta può essere effettuata direttamente sul sito web, accedendo al «Modulo Reclami» nella sezione «Assistenza», disponibile al seguente link www.italotreno.it/rimborsoemergenza (solo da sito desktop).

Per i treni regionali, il rimborso integrale può essere richiesto inviando il modulo via posta o via mail alle Direzioni Regionali/Provinciali di competenza della località di arrivo del viaggio. Per gli abbonamenti, i clienti sono invitati a conservare il proprio documento di viaggio.

IMPORTANTE: ADOC svolge l’attività di conciliazione paritetica con Trenitalia, procedura a cui ci si può rivolgere in caso di reclami/rimborso non accolto.

IMPORTANTE: ITALO richiede per la presa in carico del rimborso che le mail che riportino nel campo oggetto esclusivamente il codice Biglietto corretto e senza aggiunta di altri caratteri. inoltre, in caso di richiesta per più viaggi, è necessario inviare una mail (con le caratteristiche sopra specificate) per ciascun Codice Biglietto.

Il consumatore potrà in alternativa richiedere in autonomia sul sito italotreno.it il rimborso secondo le proprie condizioni tariffarie di contratto.

PACCHETTI TUTTO-COMPRESO

Il dl 2 marzo 2020 n.9, all’art. 28, 5 comma, stabilisce che per i pacchetti turistici “tutto compreso”, fino al 3 aprile 2020, a causa del divieto degli spostamenti imposti dal Governo, si applica l’art. 41 del Codice del Turismo che dà al consumatore la possibilità di recedere dal contratto.

In tali casi l’organizzatore può offrire al viaggiatore:

  • un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o

  • procedere al rimborso (nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell’articolo 41 del Codice), – emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione.

IMPORTANTE: queste misure hanno efficacia entro il periodo di emergenza.

VIAGGI SCOLASTICI E D’ISTRUZIONE

Anche per questi viaggi valgono le regole sopra dette: il Governo ha sospeso i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Essendo quindi ancora applicabile il dl 2 marzo 2020, n. 9 per i casi di sospensione dei viaggi ed iniziative d’istruzione organizzati dalle scuole (sul territorio nazionale e all’estero), viene riconosciuto il diritto di recesso dei viaggiatori.

IMPORTANTE: il decreto indica che il rimborso può essere effettuato anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

L’art 88-bis ha previsto che “In deroga all’articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, l’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”.

ALBERGHI

Il decreto cura-Italia, all’art. 88-bis, estende le disposizioni previste all’articolo 28 del dl 2 marzo 2020, n. 9 anche ai contratti di soggiorno da svolgere durante il periodo di emergenza. Pertanto, in caso di prenotazioni alberghiere “Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.”

CONCERTI, SPETTACOLI TEATRALI, EVENTI VARI

Essendo state sospese dai decreti del Governo in tutta Italia manifestazioni organizzate ed eventi pubblici o privati, compresi quelli culturali, ludici, sportivi, religiosi e fieristici (ad esempio concerti,  cinema e teatri) la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli cinematografici e teatrali, di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Pertanto i consumatori hanno diritto al rimborso presentando entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto apposita istanza di rimborso al venditore.

IMPORTANTE: alla richiesta di rimborso va allegato il relativo titolo di acquisto.

Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

PARTITE DI CALCIO

Essendo sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, anche in questi casi si applicano le regole dell’impossibilità sopravvenuta: il consumatore ha diritto al rimborso (da parte del vettore) dei costi di trasferta di aereo o treno e da parte della società sportiva al rimborso del prezzo del biglietto e, in caso di abbonamento, alla quota parte del servizio non usufruito.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]