Addio al geoblocking, cosa cambia per i consumatori

Da oggi è possibile fare acquisti online in tutti i paesi dell’Unione Europea senza alcun blocco geografico (il c.d. geoblocking).

È ufficialmente entrata in vigore la nuova normativa europea, che si inserisce nel progetto europeo per il Digital Single Market. La norma “obbliga i venditori a fornire equo accesso a beni e servizi sulla base degli stessi termini in tutta la UE, a prescindere da dove [i clienti] si connettano”.

Da oggi, quindi, chi vuole fare shopping online in un sito web straniero non vedrà più bloccarsi l’acquisto, sia per prodotti fisici (come vestiti o apparecchiature elettroniche) che servizi (hosting di siti, biglietti per concerti e trasporti), tranne alcune esclusioni, come vedremo più avanti.

Cosa cambia per il consumatore?

Ad esempio, i siti che hanno più versioni a seconda del Paese di origine del cliente, non potranno più reindirizzare quest’ultimo nel sito del proprio Paese e negare le offerte a chi si collega da altri Paesi.

Per i beni fisici come abbigliamento, accessori o prodotti tecnologici, inoltre, nessun venditore può più rifiutarsi di accettare l’acquisto perché non fa consegne in un Paese diverso dal suo: in questo caso, dovrà trovare un accordo con il cliente, che passerà a ritirare l’acquisto direttamente dal commerciante o se lo farà spedire in una località coperta dal servizio spedizioni del commerciante.

È inoltre vietato il blocco dell’accesso ai siti Web e l’uso del re-routing automatico se il cliente non ha dato il proprio consenso.

Il regolamento prevede anche una regola di non discriminazione nei pagamenti. Mentre i commercianti rimangono liberi di offrire qualsiasi mezzo di pagamento vogliono, il regolamento include una disposizione specifica sulla non discriminazione all’interno di quei mezzi di pagamento.

Il regolamento non impone l’obbligo di vendere e non armonizza i prezzi. Tuttavia, si fa riferimento alla discriminazione nell’accesso a beni e servizi nei casi in cui non può essere obiettivamente giustificata (ad esempio, obblighi IVA o requisiti legali diversi).

Esempi di applicazione

Vendita di beni senza consegna fisica
Un cliente belga desidera acquistare un frigorifero e trova l’offerta migliore su un sito tedesco. Il cliente avrà il diritto di ordinare il prodotto e ritirarlo presso la sede del commerciante o organizzare personalmente la consegna a casa sua.

Vendita di servizi forniti elettronicamente
Un consumatore bulgaro desidera acquistare servizi di hosting per il suo sito Web da un’azienda spagnola. Ora avrà accesso al servizio, potrà registrarsi e acquistare questo servizio senza dover pagare costi aggiuntivi rispetto a un consumatore spagnolo.

Vendita di servizi forniti in una specifica ubicazione fisica
Una famiglia italiana visita un parco tematico francese e desidera usufruire di uno sconto per famiglie sul prezzo dei biglietti d’ingresso. Il prezzo scontato sarà disponibile per la famiglia italiana.

Esclusioni

La normativa, va sottolineato, non riguarda tutto ciò che prevede un copyright: musica, videogiochi online, eventi sportivi, ebook e servizi come Netflix, per esempio, non sono inclusi. Per quanto riguarda l’intrattenimento coperto da copyright il Parlamento Europeo ha stabilito un tempo di valutazione preventivo di due anni, durante il quale la Commissione Europea considererà se eliminare il geoblocking anche per materiali come e-book e prodotti audiovisivi.

La Commissione vigilerà sull’applicazione delle nuove regole e, inoltre, saranno attivate altre regole sulla protezione dei consumatori nel 2020 e sull’Iva per i prodotti online in vigore dal 2021.